L’obbligo di registrazione puntuale
Anche se il servizio web dell’Agenzia delle Entrate per l’abbinamento tecnico dei dispositivi sarà disponibile solo da marzo 2026, l’obbligo di “memorizzazione puntuale” è immediatamente operativo. Ciò significa che l’esercente deve indicare nel documento commerciale l’esatta forma di pagamento utilizzata (contanti, carta, app) e il relativo importo al momento stesso dell’operazione.
Il rischio sanzioni: vietato sbagliare il “mezzo”
Il punto critico su cui prestare la massima attenzione riguarda la corrispondenza tra realtà e scontrino:
- Errore sanzionabile: Indicare per errore “incasso contanti” quando il cliente ha pagato tramite POS (o viceversa) è considerata una violazione formale.
- Nessuna scusa: La sanzione di 100 euro per ogni singola operazione errata si applica anche se l’errore è involontario o dovuto a una svista del cliente.
- Rimedio: Se l’errore viene notato tempestivamente, l’unica soluzione per evitare sanzioni è annullare e rettificare il documento commerciale seguendo le procedure standard.
Mentre per l’integrazione tecnologica tra i dispositivi c’è tempo (fino a 45 giorni dopo il rilascio del servizio web a marzo), la precisione nella digitazione del metodo di pagamento sul registratore di cassa deve essere assoluta già dal primo giorno dell’anno. Ogni discrepanza tra quanto registrato telematicamente e quanto effettivamente incassato elettronicamente può essere rilevata e sanzionata.

Elenco delle Fonti:
Norme:
• Decreto Legislativo n. 127/2015 (Art. 2, comma 3): stabilisce l’obbligo di collegamento tra gli strumenti di pagamento elettronico e i dispositivi di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi,.
• DPR n. 633/72 (Tabella C): elenca le attività esonerate dall’obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi.
• Decreto Legislativo n. 471/97 (Art. 11, commi 2-quinquies e 5): definisce il regime sanzionatorio per le violazioni degli obblighi di collegamento, memorizzazione e trasmissione.
• Legge n. 207/2024 (Art. 1, comma 75): ha introdotto modifiche alle sanzioni previste dal D.Lgs. 471/97 con decorrenza dal 1° gennaio 2026
Documenti di Prassi (Agenzia delle Entrate / Ministero delle Finanze):
• Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 424470 del 31 ottobre 2025: definisce le modalità tecniche di attuazione dell’obbligo, specificando la natura “logica” del collegamento e le regole per la memorizzazione puntuale dei dati,.
• Comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 31 ottobre 2025: fornisce indicazioni temporali sulla disponibilità del servizio web per l’abbinamento dei dispositivi (previsto per inizio marzo 2026).
• Risposta a interpello n. 298 del 27 novembre 2025: chiarisce l’ambito applicativo dell’obbligo, confermando l’esclusione per specifiche attività (come le fiere organizzate da associazioni).
• Interrogazione parlamentare n. 5-04808 del 16 dicembre 2025: precisa che l’errata indicazione del mezzo di pagamento nel documento commerciale è sanzionabile anche in caso di errore incolpevole
