Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica” ha introdotto nel nostro paese la responsabilità  degli enti (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: società, cooperative, consorzi, ecc…)

In cosa consiste la responsabilità ex DL 231/2001

Essenzialmente gli enti sono chiamati a rispondere per una serie di reati, determinati nel decreto stesso e nelle successive modifiche, nel caso in cui questi siano compiuti nel loro interesse o a loro vantaggio da parte di persone che ricoprano posizioni apicali al loro interno, ovvero di persone sottoposte al controllo e alla vigilanza di chi ha funzioni direttive o gestionali.

Quali sanzioni si rischiano?

Le sanzioni eventualmente a carico dell’ente sono sia di natura pecuniaria (multa) sia di natura interdittiva (la chiusura dall’esercizio dell’attività, la sospensione o revoca di autorizzazioni, etc…).

Tali sanzioni sono indipendenti, autonome e aggiuntive rispetto alle responsabilità in capo alla persona fisica che ha commesso il reato, la quale infatti subirà un autonomo procedimento penale.

Come si possono evitare le sanzioni?

L’adozione e l’attuazione di un modello di gestione e controllo ha, dunque, la funzione di escludere la responsabilità penale dell’ente: l’art. 6 del D.Lgs. 231/01 prevede, infatti, che l’ente non sia responsabile se dimostra:

  • di aver adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
  • che il compito di vigilanza sia affidato a un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
  • che le persone, che hanno commesso il reato, lo hanno fatto eludendo fraudolentemente le misure messe in atto da parte dell’Ente e che non vi sia stato scarso controllo da parte dell’organismo di vigilanza designato.

Modello di organizzazione 231 e sicurezza sul lavoro

L’articolo 30 del D.Lgs.81/08 riconosce i modelli di organizzazione e di gestione, se efficacemente implementati e adottati,  come possibili strumenti dotati di efficacia esimente (ossia in grado di escludere la responsabilità penale) rispetto ai reati di cui all’artico “Art. 25-septies – Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro” peraltro richiamati dal D.Lgs. 231/01.

Inoltre, sempre il comma 5 dell’articolo 30 del D.Lgs.81/08 riconosce come esimenti anche  Sistemi di Gestione aziendali Salute e Sicurezza definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL o UNI ISO 45001.

Nei prossimi articoli approfondiremo gli aspetti relativi all’infortunio sul lavoro e a come strutturare al meglio un sistema di gestione e controllo a supporto degli enti per evitare conseguenze di natura penale in caso di eventi che pur non essendo né voluti né auspicati potrebbero purtroppo sempre accadere.

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