A decorrere dal 2019 per i contribuenti di dimensioni contenute è prevista la possibilità della determinazione forfettaria ed il pagamento di un’imposta orizzontale detta “FLAT TAX”. Scopo di questo regime è razionalizzare la tassazione delle attività produttive di ridotte dimensioni, semplificando parimenti gli adempimenti contabili e fiscali.
Quali sono i requisiti di accesso e di permanenza al regime?
Ricordando che il regime forfettario, oggi è il regime naturale di ogni attività economico/professionale che nasce e che ne abbia i requisiti, il contribuente per poter adottare questo regime deve soddisfare tutti questi requisiti:
- non aver conseguito nel precedente esercizio ricavi superiori ai 65.000 euro;
- non avvalersi di regimi speciali ai fini della liquidazione IVA (esempio agricoltura oppure 398);
- essere residente in Italia;
- non effettuare in via prevalente o esclusiva operazioni di cessioni di fabbricati e relative porzioni di terreni edificabili;
- non partecipare contemporaneamente all’esercizio di un’attività o partecipare contemporaneamente ad una società di persone, impresa familiare oppure possedere partecipazioni che controllano (partecipazione >= 25%) direttamente o indirettamente società di capitali che esercitano attività riconducibile a quella esercitata con il regime forfettario;
- non esercitare con prevalenza attività di impresa/professionale nei confronti del precedente o attuale datore di lavoro. Se il rapporto di lavoro è cessato il regime forfetario può essere applicato solo decorsi due esercizi;
- non aver percepito, nell’anno precedente, redditi di lavoro dipendente e assimilati eccedenti l’importo di euro 30.000; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato;
- non aver sostenuto spese per il personale sia dipendente che assimilato (collaboratori, lavoro a progetto, utili di partecipazione agli associati, ecc.) per un importo superiore ad euro 20.000 lordi.
Determinazione del reddito ed aliquote d’imposta?
I soggetti forfettari determinano il reddito imponibile applicando all’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti nel periodo di imposta il coefficiente di redditività diversificata in relazione al codice ATECO dell’attività esercitata.
Quindi sfatiamo un mito: i costi effettivamente sostenuti e l’IVA pagata non si portano in deduzione e detrazione perché il legislatore impone appunto la determinazione forfettaria del reddito computando forfettariamente una quantità di costi; mentre per l’iva non vi è la detrazione non essendovi l’applicazione in fattura oppure sui corrispettivi.
Sul reddito imponibile così determinato si applica quindi una imposta sostitutiva piatta, ovvero FLAT del 15% o del 5% per i primi 5 anni di attività se:
- Il contribuente non abbia esercitato, nei tre periodi di imposta precedenti l’inizio dell’attività la stessa attività;
- l’attività che il contribuente si accinge ad esercitare non costituisca mera prosecuzione di un’altra attività già esercitata, sia come dipendente sia come autonomo negli ultimi tre esercizi.
Adempimenti a cura del contribuente in regime forfettario?
Quindi il contribuente è obbligato solamente al versamento della imposta sostitutiva ed all’invio della relativa dichiarazione dei redditi; è invece esonerato dalla annotazione delle fatture di acquisto e dei costi ed infine è esonerato dalla elaborazione della dichiarazione iva.
Il contribuente forfettario, ad ora, non è obbligato all’emissione delle fatture elettroniche; pertanto il contribuente deve apporre su ogni fattura cartacea, la marca da bollo da euro 2,00; deve scrivere sulla fattura ovviamente la causa di esclusione dalla applicazione dell’iva; se invece la fattura è elettronica deve compilare la relativa cella corrispondente all’apposizione della marca da bollo.
Ma si paga solo il 5% (o il 15%)? NO!
I contributi previdenziali (INPS, INARCASSA, CASSA FORENSE, ecc…) sono comunque dovuti in funzione della posizione personale.
A titolo esemplificativo una P.IVA artigiana continua a versare i contributi minimali di circa 960 ogni tre mesi ed il contributo eccedente il minimale di circa il 24% a conguaglio con la dichiarazione dei redditi.
Non è vero che il 5% (o il 15%) esauriscono il dovuto nei confronti dello Stato!
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