Con la legge di Bilancio 2021 (art. 1, comma 97, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,) è stato istituito il fondo dedicato alle imprese femminili. Con la nuova legge di Bilancio 2022 sono state, altresì, definite le modalità di intervento di tale fondo.
Cosa si intende per impresa femminile?
Con impresa femminile si intendono :
- le imprese individuali la cui titolare è una donna;
- le società di persone (o le cooperative) in cui le donne rappresentino almeno il 60% della società stessa;
- le società di capitali le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne.
Il fondo in oggetto ha come obiettivo lo sviluppo e il sostegno di tutte quelle imprese femminili presenti sul territorio nazionale di qualsiasi dimensione.
Chi può beneficiare del fondo imprese femminile?
L’agevolazione è studiata in modalità diverse per le seguenti categorie di imprese femminili (art. 8, D.M. del 30 settembre 2021):
- Le imprese femminili costituite da meno di 12 mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione e le lavoratrici autonome con partita IVA aperta da meno di un anno dalla data di presentazione della domanda di agevolazione.
- Le aziende costituite da più di 12 mesi e le lavoratrici autonome con partita IVA da più di un anno.
Quali sono le spese ammissibili?
Sono ammissibili alle agevolazioni, per entrambe le categorie citate nel precedente capitolo, le iniziative di investimento per la costituzione e l’avvio di una nuova impresa femminile, relativi a:
- produzione di beni nei settori dell’industria, dell’artigianato e della trasformazione dei prodotti agricoli;
- fornitura di servizi, in qualsiasi settore;
- commercio e turismo.
In particolare, le di agevolazioni riguardano le seguenti iniziative d’investimento (art. 10, D.M. del 30 settembre 2021):
- immobilizzazioni materiali, con particolare riferimento a impianti, macchinari e attrezzature nuovi di fabbrica, purché coerenti e funzionali all’attività d’impresa, a servizio esclusivo dell’iniziativa agevolata;
- immobilizzazioni immateriali, necessarie all’attività oggetto dell’iniziativa agevolata;
- servizi in cloud funzionali ai processi portanti della gestione aziendale;
- personale dipendente, assunto a tempo indeterminato o determinato dopo la data di presentazione della domanda e impiegato funzionalmente nella realizzazione dell’iniziativa agevolata;
- esigenze di capitale circolante nel limite del 20% delle spese complessivamente ritenute ammissibili.
Tutte le iniziative in esame devono, tuttavia, essere realizzate entro un periodo ben definito, pena la revoca delle agevolazioni concesse.
Quali sono le agevolazioni concesse e in che modo vengono erogate?
Per le imprese e le lavoratrici da meno di 12 mesi le agevolazioni sono erogate come contributo a fondo perduto (art. 9 e 10, D.M. del 30 settembre 2021):
- gli investimenti che prevedono spese ammissibili non superiori a 100.000 euro, sono concesse fino a copertura dell’80% delle spese ammissibili e comunque per un importo massimo del contributo pari a 50.000 euro. Per le donne in stato di disoccupazione che avviano una impresa individuale o un’attività di lavoro autonomo, la percentuale massima di copertura delle spese ammissibili è elevata al 90%, fermo restando il limite di importo del contributo di 50.000 euro;
- i programmi che prevedono spese ammissibili superiori a 100.000 euro e fino a 250.000 euro, le agevolazioni sono concesse fino a copertura del 50% delle spese ammissibili.
Per le imprese e le lavoratrici da più di 12 mesi (art. 12 e 13, D.M. del 30 settembre 2021) le iniziative devono prevedere spese ammissibili non superiori a 400.000 euro al netto dell’IVA e possono essere agevolate in parte a fondo perduto e in parte in forma di finanziamento agevolato a tasso pari a zero.
Fonti:
- art. 1, comma 97, della legge 30 dicembre 2020, n. 178
- Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 296 del 14-12-2021
- https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/12/14/21A07249/sg