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–>TARGHE ESTERE: CHE COSA CAMBIA?<–
Quanto riportato in questo articolo è ormai da considerare superato dal 18/03/2022
Come forse già saprai, dal 05.10.2018 è cambiata la normativa riguardante la circolazione di auto con targa estera.
Posso ancora circolare con un veicolo immatricolato all’estero?
Il D.L. 4 ottobre 2018 n. 113, convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2018 n. 132, ha infatti riformato il Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), introducendo il divieto di circolazione con un veicolo immatricolato all’estero, per chi abbia stabilito la propria residenza in Italia da oltre 60 giorni.
Nel caso di circolazione con veicolo immatricolato all’estero, da parte di chi risieda in Italia da oltre 60 giorni, in qualità di intestatario del veicolo devi consegnare all’ufficio della motorizzazione civile competente la targa estera ed il libretto di circolazione. La Motorizzazione provvederà ad inoltrare il tutto all’autorità dello stato estero che li ha emessi.
Fatto ciò, dovrai richiedere il rilascio di un foglio di via e di targhe provvisorie, per portare la vettura oltre confine.
Ci sono sanzioni?
La sanzione prevista a carico del conducente è quella del pagamento di un importo da un minimo di € 711,00 a un massimo di € 2.842,00: in tal caso, l’accertatore dell’infrazione trasmette il libretto di circolazione all’ufficio della motorizzazione competente, ordina l’immediata cessazione della circolazione, con obbligo di trasporto e deposito del veicolo in un luogo non soggetto a pubblico passaggio.
Occorrerà poi immatricolare il veicolo in Italia o richiedere il foglio di via per portarlo oltre confine entro 180 giorni, altrimenti rischi una ulteriore sanzione accessoria: la confisca ex art. 213 CdS.
Il divieto di circolazione con targa estera si applica sempre?
No, come si conviene a ogni buona regola, esistono infatti delle eccezioni.
Anzitutto, è ancora consentito circolare con un automezzo con targa straniera a chi risieda in Italia da oltre 60 giorni in questi casi:
- Se il veicolo gli è concesso in leasing o in locazione senza conducente, da parte di un’impresa costituita in uno stato dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, che non ha una sede secondaria o effettiva in Italia;
- Se il veicolo gli è concesso in comodato, in forza di un rapporto di lavoro o di collaborazione con la società proprietaria del veicolo, che sia costituita in uno stato dell’Unione o delle Spazio Economico Europeo
Il divieto non si applica poi alle seguenti categorie di utilizzatori:
- residenti nel Comune di Campione d’Italia;
- personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all’estero, di cui all’articolo 1, comma 9, lettere a) e b), della legge 27 ottobre 1988, n. 470;
- lavoratori frontalieri, o soggetti residenti in Italia che prestano un’attività di lavoro in favore di un’impresa avente sede in uno Stato confinante o limitrofo, i quali, con il veicolo lì immatricolato a proprio nome, transitano in Italia per raggiungere il luogo di residenza o per far rientro nella sede di lavoro all’estero;
- personale delle Forze armate e di polizia in servizio all’estero presso organismi internazionali o basi militari;
- personale dipendente di associazioni territoriali di soccorso, per il rimpatrio dei veicoli immatricolati all’estero.
Che cosa occorre, per circolare con targa estera?
Se si circola con un veicolo con targa estera in forza di un contratto di leasing, di locazione senza conducente o di comodato, è necessario custodire a bordo un documento sottoscritto e fornito di data certa, che dia conto del titolo, ossia del motivo della disponibilità del veicolo da parte dell’utilizzatore (ad esempio, un contratto di comodato in favore del lavoratore dipendente dell’impresa estera) e della durata di tale disponibilità.
Nel caso del comodato, sarà utile avere con sé sia il contratto di comodato con data certa, sia una copia del contratto di lavoro o di collaborazione.
Che cosa si intende per “data certa”?
La data certa è quella che, essendo autenticata da un pubblico ufficiale, da un ente pubblico o da un sistema informatico idoneo, è in grado di provare il momento in cui il documento sul quale è apposta è stato redatto.
Da quando, nel 2016, Poste Italiane ha cessato di fornire il servizio di data certa (per il quale bastava il timbro di un qualsiasi addetto dell’ufficio postale), i metodi per certificare la data di un documento sono i seguenti:
- autenticazione notarile;
- registrazione presso l’Agenzia delle Entrate (pagando l’imposta di registro di € 200,00);
- raccomandata r.r. “alla francese”, ossia senza busta, in modo che il timbro postale sia apposto sul documento stesso (può farsi anche al proprio indirizzo, c.d. raccomandata a se stesso);
- notificazione tramite Ufficiale Giudiziario, accedendo all’Ufficio Notifiche Esecuzioni e Protesti – UNEP presente in ogni capoluogo di provincia;
- invio di PEC (posta elettronica certificata), anche al proprio indirizzo, inserendo nel testo della pec il documento;
- apposizione della marcatura temporale con un dispositivo di firma digitale. Questo servizio si trova anche online, quindi non è necessario avere la firma digitale.
Che cosa succede se sono in regola ma non ho con me un documento con data certa?
In mancanza del documento con data certa (ad esempio, perché dimenticato in un altro luogo), si presume che il veicolo sia nella disponibilità del conducente al di fuori delle ipotesi che consentono la circolazione con targa estera.
Le conseguenze, in tal caso, sono quelle stabilite dall’art. 93, comma 7 ter del Codice della Strada, di seguito riassunte:
- sanzione di importo da € 250,00 a € 998,00;
- obbligo di esibizione all’ufficio accertatore del documento con data certa entro 30 giorni;
- sanzione accessoria del fermo amministrativo ex art 214 CdS;
- restituzione del veicolo al conducente, al proprietario, al legittimo detentore o al delegato del proprietario solo dopo l’esibizione del documento con data certa o, in ogni caso, dopo 60 giorni dall’infrazione.
Se il documento con data certa non viene esibito nel termine di 30 giorni dall’accertamento della violazione, l’organo accertatore applica l’ulteriore sanzione del pagamento di un importo da un minimo di € 727,00 a un massimo di € 3.629,00.
Può circolare un italiano che non risieda in Italia?
Per chi sia estero-residente (ad esempio, iscritto AIRE), la circolazione su territorio italiano con un veicolo immatricolato all’estero ha comunque dei limiti, perché è consentita per la durata massima di un anno, in base al certificato di immatricolazione dello Stato di origine.
Scaduto il termine di un anno, senza che il veicolo sia stato immatricolato in Italia, l’intestatario del veicolo dovrà:
- consegnare il documento di circolazione e le targhe estere all’ufficio della motorizzazione civile, che verranno inviati all’autorità estera che li ha rilasciati;
- chiedere il rilascio di un foglio di via e delle targhe provvisorie, per poter condurre il veicolo oltre i transiti di confine.
La violazione di quanto sopra comporta l’interdizione all’accesso sul territorio nazionale.
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