Dal 1° ottobre 2024 imprese e lavoratori autonomi, impegnati in cantieri temporanei e mobili (anche NON necessariamente qualificabili come edili) dovranno essere in possesso di una patente a punti per la sicurezza.
Non rilevano il tipo di contratto di lavoro applicato, il codice Ateco e la tipologia di attività eseguita nel cantiere, ma che operino fisicamente in cantiere.
Di seguito riportiamo le specifiche riguardanti la patente a crediti nei cantieri, a seguito della pubblicazione del decreto attuativo n. 132/2024, che esplicita le modalità di presentazione della richiesta.
La domanda può essere presentata attraverso il Portale dell’INL e può essere richiesta dal legale rappresentante, anche attraverso un delegato, come consulenti del lavoro e dottori commercialisti.

Chi non è obbligato?

Non sono obbligati al possesso della patente a punti:

  • coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale;
  • le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III.

 


 

Requisiti per l’ottenimento della patente:

La patente a punti è rilasciata in formato digitale presso la competente sede territoriale dell’Ispettorato, previo soddisfacimento dei seguenti requisiti da parte del responsabile legale dell’impresa o del lavoratore autonomo richiedente:

  1. iscrizione presso la Camera di Commercio, Industria e Artigianato;
  2. adempimento degli obblighi formativi da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell’impresa;
  3. adempimento degli obblighi formativi da parte dei lavoratori autonomi, come previsto dal decreto;
  4. possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità;
  5. possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) se dovuto;
  6. possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF);
  7. avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

 


Attività per cui sussiste l’obbligo della patente a crediti:

Sono considerate, al contrario, attività per cui sussiste l’obbligo:

  • Lavori di costruzione, installazione, manutenzione e riparazione.
  • Manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione, la trasformazione, il rinnovamento o lo smaltimento di opere fisse, permanenti o temporanee in muratura (cemento, metallo, legno comprese le parti strutturali delle linee elettriche, degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche).
  • Posa in opera in caso di vendita di beni (serramenti, mobili, ecc…).

Vengono, inoltre, considerati lavori di costruzione edile e ingegneria civile gli scavi, e il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili.

 


Controllo della patente: a chi è rivolto?

Il committente o il responsabile dei lavori verifica il possesso della patente o dell’attestazione SOA nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto (art 90 comma 9 del D.L. n. 36/2022).

In caso di mancanza di uno dei due requisiti (patente o attestazione SOA) il committente non può consentire l’accesso al cantiere.

 


Casi in cui la patente potrebbe essere sospesa:

L’adozione del provvedimento di sospensione avviene in uno dei seguenti casi:

  • è obbligatoria se si verificano infortuni da cui deriva la morte di uno o più lavoratori imputabile al datore di lavoro, al suo delegato ai sensi dell’articolo 16 del TUSL, ovvero, al dirigente, almeno a titolo di colpa grave;
  • può essere adottata nel caso di infortuni da cui deriva l’inabilità permanente di uno o più lavoratori o una irreversibile menomazione suscettibile di essere accertata immediatamente, imputabile almeno a titolo di colpa grave, se le esigenze cautelari non sono soddisfatte mediante il provvedimento di sospensione cui all’articolo 14 del TUSL o il sequestro preventivo di cui all’articolo 321 del c.p.p.

Il provvedimento cautelare di sospensione della patente è adottato dall’Ispettorato del lavoro territorialmente competente.

La durata della sospensione della patente, comunque non superiore a 12 mesi, è determinata tenendo conto della gravità degli infortuni, nonché della gravità della violazione in materia di salute e sicurezza e delle eventuali recidive.

La patente è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti e consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili con una dotazione pari o superiore a 15 crediti.

 


 

Sanzioni:

In mancanza di patente o del documento equivalente, per le imprese o i lavoratori autonomi che operano nei cantieri o con patente il cui punteggio sia inferiore a 15 crediti, sussiste:

  • a carico dell’impresa una sanzione amministrativa  pari al 10% del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a 6.000 euro;
  • a carico del committente o del responsabile dei lavori L’art. 157 del D.Lgs.81/2008 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 711.92 euro a 2562.91 euro in caso di violazione della verifica del possesso della patente da parte delle imprese esecutrici e di mancanza di trasmissione del Piano di sicurezza e Coordinamento alle imprese affidatarie.

 


 

Cosa devono fare le imprese entro il giorno 01/10/2024:

Le imprese interessate devono:

  1. Contattare il proprio commercialista e richiedere il rilascio di DURC e DURF (di cui essere in possesso al momento della richiesta della emissione della patente);
  2. Contattare un consulente del lavoro e incaricarlo di presentare telematicamente la richiesta di emissione della patente a crediti di cantiere;
  3. Verificare alla data di emissione della patente il punteggio attribuito.

 


Periodo transitorio:

Il portale per effettuare la richiesta di rilascio della patente a crediti sarà attivo dal 1 ottobre p.v.

In fase di prima applicazione dell’obbligo del possesso della patente e sin dal momento della pubblicazione della circolare è comunque possibile presentare, utilizzando il modello allegato, una autocertificazione / dichiarazione sostitutiva concernente i requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, del D. Lgs. 81/2008, laddove richiesti dalla normativa vigente.

L’invio della autocertificazione / dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato tramite pec, all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it.

 

Si precisa che la pec ha efficacia fino alla data del 31/10/2024.

A partire dall’1 novembre p.v. non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione / dichiarazione sostitutiva a mezzo pec, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale

 

 


Fonti e riferimenti normativi:

D.L. n. 36/2022

Parere CS 1154 del 29/08/2024

D.L. n. 19/2024

Certificato di sussistenza dei requisiti per imprese appaltatrici (art. 17-bis Dlgs 241/97)

D.L. n. 132/2024

Circolare INL n. 4/2024

 


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