Sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2022 è stato pubblicato il Decreto Legge n. 24 del 24 marzo 2022 recante “Disposizioni urgenti pe il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”.

Ti specifichiamo di seguito le novità di maggior interesse.

 


Stop al Green Pass :

La dismissione del green pass sarà progressiva.
Fino al 30 aprile resta ancora obbligatorio quello rafforzato per una serie di attività al chiuso, dalle piscine ai convegni, dalle feste alle discoteche. Basterà invece il green pass base (ottenuto anche con tampone negativo) pe accedere a mense, ristoranti al chiuso, concorsi pubblici, eventi sportivi all’aperto, arerei, navi, traghetti e treni.

 


Obblighi vaccinali ridotti:

L’obbligo vaccinale resta fino al 31 dicembre 2022 per il personale sanitario e delle Rsa, e fino al 15 giugno per il personale docente ed educativo delle scuole, come requisito essenziale per lavorare.
La novità riguarda gli insegnanti no vax che non saranno sospesi dal servizio, ma dovranno essere adibiti ad attività di supporto alla scuola.

 


Per accedere ai luoghi di lavoro:

Per accedere ai luoghi di lavoro privati l’obbligo del possesso è prorogato al 30 aprile 2022. Stessa regola vale anche per i lavoratori over 50 che potranno accedere con il solo green pass base.
Viene quindi prorogato fino al 30 aprile 2022 il termine entro il quale è ammesso considerare assenti ingiustificati i lavoratori soggetti all’obbligo vaccinale che comunicano di non essere in possesso della certificazione verde.

 


Dispositivi di protezione delle vie respiratorie:

Fino al 30 aprile 2022 è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 nei seguenti casi: per l’accesso e per il loro utilizzo ai mezzi di trasporto, per l’accesso a funivie cabinovie al chiuso, per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso.


Isolamento e autosorveglianza:

A decorrere dal 1 aprile 2022 alle persone sottoposte alla misura dell’isolamento per provvedimento dell’autorità sanitaria è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora fino all’accertamento della guarigione, a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al Sars Cov 2 è applicato il regime di autosorveglianza (consiste nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 al chiuso o in presenza di assembramenti).

 


Sanzioni:

La violazione delle disposizioni relative alle Misure Covid-19 è punita con sanzione amministrativa da 400 euro a 1.000 euro.