L’articolo 17 del decreto legge 24 dicembre 2021, n. 221, ha prorogato fino al 31 marzo 2022 il termine per la fruizione del congedo parentale COVID (SARS CoV-2) usufruibile dai genitori lavoratori.
Vi spieghiamo chi può accedere alla richiesta, la durata e come effettuare la domanda.
Destinatari del congedo parentale COVID:
Genitore con figli di età inferiore a 14 anni in queste 3 situazioni:
- durante la didattica a distanza di tuo figlio se non puoi lavorare in modalità agile o Smart-Working
- nei casi in cui tuo figlio è stato contagiato da Covid-19
- nei casi in cui tuo figlio si trovi in quarantena a seguito di contatto accertato
Durata della domanda:
Puoi fruire del congedo per i periodi, coincidenti in tutto o in parte, con le situazioni elencate in precedenza nell’arco temporale tra il 1 gennaio 2022 e il 31 marzo 2022.
Quale è l’importo percepito:
Il congedo è indennizzato dall’Inps nella misura pari al 50% della retribuzione.
Modalità della domanda:
Devi effettuare la domanda in modalità telematica sul portale dell’Inps con lo Spid o tramite un intermediario abilitato tramite il servizio “Maternità e congedo parentale lavoratori dipendenti, autonomi, gestione separata”.
Modalità della fruizione:
Il congedo in commento spetta ai genitori lavoratori dipendenti, alternativamente tra loro (non negli stessi giorni), per figli conviventi minori di anni 14.
Particolarità:
Tale congedo può essere utilizzato, senza limiti di età e indipendentemente dalla convivenza, per la cura di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, affetti da SARS CoV-2, in quarantena da contatto, con attività didattica o educativa in presenza sospesa, o con chiusura del centro diurno assistenziale.