La compilazione del modello 770/2021 diventa sempre più complessa e bisogna porre particolare attenzione all’indicazione dei punti 15 e 16 del quadro ST
Con questo articolo diamo un vademecum per i nostri collaboratori che può essere comunque utile a molti.
Composizione del quadro ST
Il quadro ST del modello 770 si compone di quattro sezioni.
La prima sezione deve essere utilizzata per indicare i dati relativi alle ritenute alla fonte operate e per assistenza fiscale effettuata, nonché per esporre tutti i versamenti relativi alle ritenute e imposte sostitutive.
La seconda sezione deve essere utilizzata per indicare i dati relativi alle trattenute di addizionale regionale all’IRPEF comprese quelle effettuate in sede di assistenza fiscale, nonché per esporre tutti i relativi versamenti.
Nella terza e quarta sezione devono, inoltre, essere indicate le imposte operate sui proventi generati da partecipazione ad OICR PIR compliant italiani o stabiliti in uno Stato UE o SEE e da Polizze PIR compliant, riscattate prima del soddisfacimento del minimum holding period (circolare n. 3 del 26 febbraio 2018).
Particolarità
Qualora i sostituti di imposta, essendone legittimati, non hanno effettuato, in tutto o in parte, i versamenti nel 2020, alle usuali scadenze previste dalla legge, avvalendosi delle disposizioni di sospensione emanate a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19 dovranno procedere alla compilazione dei campi 15 e 16.
Per la compilazione del punto 15 devono essere utilizzati i seguenti codici singolarmente:
1 Se il sostituto di imposta, avente la sede legale e/o operativa nelle zone rosse, ha operato le ritenute entro la data di conguaglio 2020, relative al periodo di sospensione dal 21.02.2020 al 31.03.2020, per le quali è stata disposta la riscossione (in un’unica soluzione ovvero rateale)
2 Se il sostituto di imposta, avente la sede legale e/o operativa nelle zone rosse, non ha operato le ritenute entro la data di conguaglio 2020, relative al periodo di sospensione dal 21.02.2020 al 31.03.2020, per le quali è stata disposta la riscossione (in un’unica soluzione ovvero rateale)
3 Se il sostituto di imposta, appartenente ai settori individuati dall’art. 61, commi 2 e 3 del D.L. n. 18/2020 ha operato le ritenute relative al periodo di sospensione dal 02.03.2020 al 30.04.2020, per le quali è stata disposta la riscossione (in un’unica soluzione ovvero rateale)
4 Se il sostituto di imposta, appartenente ai settori individuati dall’art. 61, comma 2 del D.L. n. 18/2020 ha operato le ritenute relative al periodo di sospensione dal 02.03.2020 al 30.06.2020, per le quali è stata disposta la riscossione (in un’unica soluzione ovvero rateale)
5 Se il sostituto di imposta (con ricavi e compensi fino a 2 milioni di euro nell’anno di imposta 2019) ha operato trattenute e ritenute relative al periodo di sospensione dal 08.03.2020 al 31.03.2020 Per le quali è stata disposta la riscossione (in un’unica soluzione ovvero rateale)
6 Se il sostituto di imposta ha operato trattenute e ritenute relative al periodo di sospensione dal il 01.04.2020 al 31.05.2020, per le quali è stata disposta la riscossione (in un’unica soluzione ovvero rateale)
7 Se il sostituto di imposta ha operato trattenute e ritenute relative al periodo di sospensione dal 01.11.2020 al 30.11.2020 per le quali è stata disposta la riscossione (in un’unica soluzione ovvero rateale)
8 Se il sostituto di imposta, ha operato trattenute e ritenute relative al periodo di sospensione dal 01.12.2020 al 31.12.2020 per le quali è stata disposta la riscossione (in un’unica soluzione ovvero rateale)
9 Se il sostituto di imposta, ha operato le ritenute relative al periodo di sospensione dal 30.04.2020 al 15.07.2020 per le quali è stata disposta la riscossione in un’unica soluzione entro il 31.07.2020 ovvero rateale fino ad un massimo di cinque rate mensili a decorrere dal mese di 07.2020.
10 Se il sostituto di imposta appartenente alle federazioni sportive nazionali, agli enti di promozione sportiva e alle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche ha operato le ritenute relative al mese di dicembre 2020 ovvero le ritenute relative alle operazioni di conguaglio 2020, per i quali è stata disposta la riscossione dall’art. 1, comma 37 della legge n. 178/2020, in unica soluzione entro il 30 maggio 2021 ovvero rateale fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili a decorrere dal mese di 05.2021
11 – Se il sostituto di imposta erroneamente non ha operato le trattenute relative alle addizionali regionali e comunali entro la data di conguaglio 2020, relativamente al periodo dal 21.02.2020 al 31.03.2020, e provvede al tempestivo versamento di quanto dovuto a titolo di addizionali regionali e comunali, secondo quanto disposto con la risoluzione n. 40 del 1° giugno 2021
12 Se il sostituto di imposta ha erroneamente ricompreso le trattenute relative alle addizionali regionali e comunali tra i versamenti sospesi dal DM 24/2/2020 e dal DL n. 18/2020 e provvede al tempestivo versamento di quanto dovuto a titolo di addizionali regionali e comunali, secondo quanto disposto con la risoluzione n. 40 del 1° giugno 2021
Nel punto 16 deve essere indicato il totale dell’importo dei versamenti sospesi in virtù della disposizione normativa individuata dal codice indicato nel punto 15.
I codici da 1 a 12 sono stati introdotti in ottemperanza alle disposizioni di sospensione emanate a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19. In presenza di uno di tali codici nel campo 15, nel rigo devono essere compilati esclusivamente i campi 1, 2, 11, 13 e 16 ed eventualmente, in caso di versamenti parziali effettuati nell’anno, il campo 7. Per la loro compilazione non valgono le regole di aggregazione previste per l’esposizione dei dati nella prima e seconda sezione del presente quadro. I sostituti che nel corso del periodo di imposta hanno usufruito delle agevolazioni nei versamenti in base alle diverse disposizioni, devono compilare più righi per indicare ogni singolo codice.
Attenzione
Si fa presente che, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con risoluzione 40 del 01 giugno 2021, la sospensione, disposta dal comma 1 dell’articolo 61 del decreto Cura Italia, dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli articoli 23 e 24 del DPR n 600/73, non si riferisce anche al versamento delle trattenute relative alle addizionali regionali e comunali irpef.
Ulteriore novità
Nel quadro SX vengono introdotti nuovi campi: rigo SX1 colonna 5 deve essere indicato l’eventuale credito riconosciuto a seguito di ripetizione di indebito su prestazioni previdenziali e retribuzioni assoggettate a ritenuta a titolo di acconto ai sensi dell’art 150 legge 19 maggio 2020 num 34; rigo SX colonna 6 deve essere indicato il credito del premio erogato ai lavoratori dipendenti ai sensi dell’art 63 della legge 17 marzo 2020 num 18; rigo SX49 deve essere indicato il trattamento integrativo previsto dall’art 1 del DL 3/2020.
Rimettiamo alcuni esempi specifici:
1 versamento in unica soluzione degli importi sospesi in data 16 settembre 2020
2 versamento in quattro rate degli importi sospesi in data 16 settembre 16 ottobre 16 novembre e 16 dicembre
3 versamento degli importi per il 50% entro il 16 dicembre 2020 e con prosecuzione del versamento del restante 50% a rate nel corso del 2021
4 versamento delle ritenute in scadenza il 16 novembre 2020 con versamento degli importi nel 2021
5 versamento delle ritenute in scadenza il 16 dicembre 2020 con versamento degli importi nel 2021
Vedi il nostro articolo relativo alla compilazione delle CU 2021:
CU 2021 – BOLLI ED ANTICIPAZIONI. Scopri come compilare correttamente la certificazione unica.