Sapevi che c’è un modo per utilizzare il credito IVA in compensazione?
Non sai cos’è il credito Iva?
Allora non ti resta che leggere questo articolo e Ti spiegheremo come non perderlo.
Cos’è il credito IVA?
Per credito IVA si intende l’eccedenza di IVA detraibile.
Tale eccedenza potrebbe emergere dalla dichiarazione annuale IVA, oppure, dalla liquidazione IVA trimestrale.
Credito IVA annuale:
L’utilizzo dell’eccedenza di IVA detraibile risultante dalla dichiarazione annuale può avvenire:
- utilizzando il credito direttamente in detrazione all’imposta a debito emergente dalle liquidazioni periodiche relative all’anno successivo (compensazione “verticale”);
- compensando l’ammontare con altre imposte, contributi e altre somme dovute, mediante modello F24 (compensazione “orizzontale”);
- mediante istanza di rimborso annuale;
- cessione del credito IVA.
Credito IVA trimestrale:
Il credito IVA, maturato su base trimestrale, mediante presentazione del modello TR (modello con il quale comunichiamo alla Agenzia delle Entrate la scelta di poterlo utilizzare), può essere:
- utilizzato in compensazione “orizzontale”;
- chiesto a rimborso;
- conferito mediante cessione del credito.
Requisiti per poter utilizzare il credito IVA annuale:
Per poter utilizzare il credito IVA che emerge annualmente, dobbiamo verificare se questo superi o meno i 5.000 euro.
Per importi non superiori ai 5.000 euro, tale credito è utilizzabile dal 1° gennaio dell’anno di riferimento del credito stesso.
Per importi superiori ai 5.000 euro, invece, tale credito è utilizzabile solo dal 10° giorno successivo all’invio telematico della dichiarazione IVA dalla quale emerge tale credito, se e solo se, la stessa dichiarazione IVA viene inviata con il visto di un professionista abilitato.
Per i soli soggetti tenuti agli ISA (ex studi di settore), i contribuenti che raggiungono la valutazione 8 sono esclusi dalla relativa apposizione del visto di conformità.
Requisiti per poter utilizzare il credito IVA trimestrale:
Diversamente dal credito annuale, invece, per l’utilizzo in compensazione del credito maturato trimestralmente, dobbiamo verificare se l’attività economica, nel trimestre di riferimento, sia:
- esercizio esclusivo o prevalente di attività che comportano l’effettuazione di operazioni attive con aliquote inferiori rispetto a quelle applicate sugli acquisti e importazioni (presupposto della c.d. “aliquota media”);
- effettuazione di operazioni non imponibili di cui agli artt. 8, 8-bis e 9 del DPR 633/72 per un ammontare superiore al 25% della totalità delle operazioni effettuate (esportazioni, cessione alla esportazione);
- acquisto o importazione di beni ammortizzabili in misura superiore ai due terzi del totale delle importazioni e degli acquisti di beni o servizi imponibili;
- effettuazione prevalente (superiore al 50%) di specifiche operazioni non soggette ad imposta per carenza del requisito di territorialità IVA, quali le prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali, le prestazioni di trasporto di beni e relative intermediazioni, le prestazioni di servizi accessorie ai trasporti e le relative intermediazioni, le operazioni di natura finanziaria e assicurativa nei confronti di soggetti extra UE o relative a beni destinati ad essere esportati;
- richiesta da parte di soggetti non residenti che si siano identificati direttamente in Italia (art. 35-ter del DPR 633/72) o che abbiano nominato un rappresentante fiscale (art. 17 co. 3 del DPR 633/72).
Se l’attività economica rientra in uno dei casi di cui sopra, entro l’ultimo giorno del mese successivo alla fine del trimetre in riferimento (escluso l’ultimo trimestre che si liquida con la dichiarazione annuale), è cura del contribuente inviare in Agenzia delle Entrate il cosiddetto modello TR, ovvero, un modello nel quale si richiede di poter utilizzare a rimborso il credito emergente.
La richiesta può essere trasmessa se il credito che risulta è superiore ad euro 2.528,25.
Per importi superiori ai 5.000 euro la dichiarazione TR deve essere inviata con apposizione di visto di conformità pena l’impossibilità di poter utilizzare il relativo credito.
Limiti all’utilizzo del credito IVA in compensazione:
La legge ammette l’utilizzo del credito IVA annuale per un importo massimo annuale pari ad euro 2.000.000.
Per poter utilizzare il credito IVA che emerge annualmente dobbiamo verificare se superi o meno i 5.000 euro. Per importi non superiori ai 5.000 euro, tale credito è utilizzabile dal 1° gennaio dell’anno di riferimento del credito stesso.
Per importi superiori i 5.000 euro, invece, tale credito è utilizzabile solo dal 10° giorno successivo all’invio telematico della dichiarazione IVA dalla quale emerge tale credito, se e solo se, la stessa dichiarazione IVA viene inviata con il visto di un professionista abilitato.
Fonti e Riferimenti Normativi
Decreto del Presidente della Repubblica – DPR n.633/72
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