La Tua patente è sospesa e non sai come recarti al lavoro?
Non andare nel panico, continua a leggere questo articolo e troverai informazioni fondamentali per risolvere il Tuo problema.

 


Cosa prevede il Codice della Strada?

Frequentemente, chi si vede sospesa la patente per guida in stato di ebbrezza dà per scontato di poter usufruire di un permesso che gli consenta di muoversi qualche ora al giorno, soprattutto, per recarsi al lavoro e rientrare, salvo poi scoprire che, il più delle volte, ciò non è consentito dalla legge.

Difatti, l’art. 218 C.d.S. stabilisce che il permesso di guida possa essere chiesto solo quando è stata violata una norma del codice della strada che prevede “la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo determinato” e quando “non sia derivato un incidente”.

Pertanto, va da sé che, indipendentemente dal tasso alcolemico riscontrato, nel caso di sinistro stradale, il permesso orario non potrà essere richiesto, a prescindere dalla circostanza che l’incidente sia ad attore unico (cioè l’unico veicolo coinvolto è quello del guidatore al quale la patente è stata sospesa), oppure a più attori (più veicoli coinvolti).

 


Quando chiedere il permesso di guida?

Se non si è verificato un sinistro, la domanda immediatamente successiva da porsi è: quando la guida in stato di ebbrezza è punita con “la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo determinato”?

La risposta è: nei soli casi previsti dall’art. 186 co. 2 lett. A) C.d.S., cioè nei casi in cui al guidatore sia stato riscontrato un tasso alcolemico nel sangue superiore a 0,5 g/l e inferiore a 0,8 g/l.
In tutti gli altri casi il permesso non è concedibile perché si è in presenza di un reato.

Per capire se si ricada o meno in questo caso è sufficiente leggere il verbale rilasciato da chi ha effettuato i controlli, nella parte in cui viene indicata la norma violata.

 


A chi presentare la domanda?

La domanda di rilascio del permesso di guida orario deve essere presentata al Prefetto della provincia in cui la patente è stata ritirata, entro cinque giorni dal ritiro.

Nella domanda si deve spiegare se il permesso serva per recarsi al lavoro oppure per prestare assistenza ad una persona disabile (ex art. 33 L. 104/1992), o entrambi. Nel primo caso dovrà essere inserita tutta la documentazione utile per dimostrare che tipo di attività si svolge e perché non si è in grado di andare al lavoro con i mezzi pubblici, mentre nel secondo, quella relativa alla disabilità della persona assistita e il ruolo di caregiver.

Il Prefetto valuta caso per caso e, laddove accolga la domanda, inserirà il permesso di guida direttamente nell’ordinanza di sospensione della patente, che verrà inviata all’interessato.

 


Cosa prevede il permesso?

Il permesso indica orari precisi in cui poter guidare (massimo tre ore al giorno), da rispettare scrupolosamente, pena la contestazione della violazione di guida con patente sospesa (art. 218 co. 6 C.d.S.) con conseguente revoca della patente, fermo amministrativo del veicolo e pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria (da euro 2.046 a euro 8.186).

Nel caso di rilascio del permesso di guida la sospensione della patente verrà prolungata per un numero di giorni pari al doppio delle ore usufruite.

 


Fonti e riferimenti normativi:

Codice della Strada;

Legge 5 febbraio 1992 n.104.


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