Di seguito, Ti indichiamo alcune informazioni più approfondite.
Chi lo eroga, quando e per quale importo:
Il bonus può essere erogato da ogni datore di lavoro del settore privato su base volontaria e individuale. L’importante è che sia erogato entro le competenze del mese di dicembre 2023 per un importo massimo di euro 3.000.
Quali voci sono oggetto dell’agevolazione?
Le voci che rientrano, invece, nel limite di non imponibilità fino a euro 3.000, sono:
- beni e servizi già soggetti al limite di esenzione fissato dal comma 3, art. 51 del TUIR, quali, a titolo di esempio:
- i buoni acquisto;
- i buoni carburante;
- i cesti natalizi;
- i premi per assicurazioni extraprofessionali;
- il cellulare ad uso privato;
- i generi in natura prodotti dall’azienda;
- somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.
Il rimborso delle utenze: quali e a chi?
Il bonus può essere fruito anche mediante il rimborso delle utenze:
- acqua, luce e gas;
- intestate al lavoratore o ad altri familiari componenti il nucleo;
- emesse entro dicembre 2023;
- relative a immobili di proprietà o in utilizzo;
- indipendentemente dalla residenza, dal domicilio;
- emesse a nome del condominio dove si trova l’immobile;
- emesse a nome del proprietario dell’immobile e poi riaccreditato al lavoratore locatario.
Particolarità:
Limitatamente al periodo d’imposta 2023 e con riferimento ai soli lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico, la soglia di non imponibilità dei beni e servizi ceduti dai datori di lavoro, fissata in via generale dal comma 3, art. 51 del TUIR in euro 258,23, è elevata a euro 3.000, con estensione anche alle somme erogate o rimborsate dai medesimi datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche. L’applicazione della soglia di esenzione è subordinata alla dichiarazione da parte del lavoratore di averne diritto, indicando contestualmente il codice fiscale dei figli.
Riguardo alla nozione di figli fiscalmente a carico, l’articolo 12 comma 2 del TUIR prevede che sono fiscalmente a carico i figli che abbiano un reddito non superiore a euro 2.840,51 (per il computo di tale limite si considera il reddito al lordo degli oneri deducibili). Per i figli di età non superiore a ventiquattro anni, tale limite di reddito è elevato a euro 4.000,00.
La circolare 23/E dell’Agenzia delle Entrate ha precisato, inoltre, che l’agevolazione è prevista in misura intera per ogni genitore, titolare di reddito di lavoro dipendente e/o assimilato, anche in presenza di un unico figlio, purché lo stesso sia fiscalmente a carico di entrambi. Spetta, altresì, nel caso in cui il contribuente non possa beneficiare della detrazione per figli fiscalmente a carico di cui all’articolo 12 del TUIR poiché per gli stessi percepisce l’assegno unico e universale.
Fonti e Riferimenti normativi:
– Decreto Lavoro
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