Molte volte capita di confondere le Prestazioni Autonome Occasionali, disciplinate dall’art. 2222 c.c. con le Prestazioni occasionali (PrestO) disciplinate all’art. 54-bis del D.L. n. 50/2017, nonostante la differenza sia nitida e sostanziale.
Entrambe hanno la peculiarità di essere attività non continuative e non abituali, ma mentre le prestazioni autonome occasionali sono esercitate senza vincolo di subordinazione o di coordinamento, le prestazioni occasionali sono svolte sotto la direzione del committente.
Mettiamo in evidenza che le Prestazioni Autonome Occasionali, disciplinate dall’art. 2222 c.c. e Prestazioni occasionali (PrestO) non sono la stessa cosa.
Di seguito Vi forniamo alcune informazioni in merito.
Quali sono le principali differenze:
La prestazione occasionale, in senso lato del termine, è un’ attività lavorativa svolta in modo occasionale, sporadica e saltuaria nel tempo e appunto può assumere la natura di:
- Prestazione autonoma occasionale disciplinata dall’art. 2222 c.c. (Contratto d’opera) ovverosia quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente;
- Non sono previsti limiti in termini di importi ricevuti dal prestatore e in termini di importi erogati dal committente;
- Tuttavia, preme mettere in evidenza che in caso di superamento della somma di euro 5.000,00 annui lordi il prestatore dovrà iscriversi alla gestione separata e versare i relativi contributi sulla parte eccedente i 5.000,00 euro lordi.
- Prestazione occasionale disciplinata all’art. 54-bis del D.l. n. 50/2017 (Libretto Famiglia / Contratto di prestazione occasionale) quando un committente può acquisire prestazioni di lavoro occasionali, intendendosi per tali le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile. In relazione a dette prestazioni è bene tener conto dei seguenti limiti massimi di compenso lordo erogabile/percepibile:
- è previsto un compenso massimo erogabile da parte di ogni singolo utilizzatore con riferimento alla totalità dei prestatori di 10.000,00 euro,
- è previsto un compenso massimo di 5.000,00 euro lordi per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori (oltre viene meno il requisito della occasionalità e sarà necessario iscriversi alla Gestione Separata INPS)
- è previsto un compenso massimo di 2.500 euro per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore.
Dal 1° gennaio 2023, possono fare ricorso al Contratto di prestazione occasionale (PrestO) i datori di lavoro, comprese le aziende alberghiere e le strutture ricettive del settore turismo, che hanno alle proprie dipendenze fino a dieci lavoratori subordinati a tempo indeterminato.
Si ricorda che è vietato l’utilizzo delle prestazioni occasionali (PrestO) nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o di servizi. Il suddetto limite non si applica alle società sportive, per le attività indicate dal D.M. 8 agosto 2007.
Il principale elemento che distingue le Prestazioni Autonome Occasionali, disciplinate dall’art. 2222 c.c. dalle Prestazioni occasionali (PrestO) è la subordinazione verso il committente.
Prestazioni Autonome Occasionali art. 2222 c.c.:
Vista la definizione dell’art. 2222 C.C., l’attività autonoma occasionale si concretizza quando sono presenti determinati requisiti:
- l’autonomia della prestazione in riferimento alla modalità e ai tempi di svolgimento e/o realizzazione dell’opera;
- l’occasionalità dell’attività svolta o realizzata;
- la mancanza di organizzazione dell’azienda per la quale si svolge la prestazione; e
- l’assenza del vincolo di coordinamento e subordinazione da parte del committente.
Tra committente e lavoratore autonomo occasionale, viene stipulato un contratto d’opera, per la validità del quale non è richiesta la forma scritta.
Il reddito prodotto viene inquadrato fiscalmente tra i “redditi diversi”.
Sull’importo della prestazione sarà applicata la ritenuta a titolo di acconto del 20% detratta la quale, si determina l’importo netto effettivamente percepito. Il committente, agisce da sostituto di imposta e versa per conto del prestatore d’opera o committente la ritenuta entro il 16 del mese successivo al pagamento.
Attenzione! a partire dal 1° maggio 2022 sussiste l’obbligo di comunicare preventivamente l’avvio di prestazioni di lavoro autonomo occasionale esclusivamente in via telematica, tramite il portale Servizi Lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, accessibile con Spid e Cie.
Prestazioni Occasionali (PrestO):
Sono un contratto mediante il quale un utilizzatore acquisisce con modalità semplificate prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità.
In ogni caso non può essere superato il limite massimo di 280 ore lavorative nell’arco dell’anno.
I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sullo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.
È vietato il ricorso al contratto di prestazione occasionale da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato, ad eccezione delle aziende alberghiere e delle strutture ricettive che operano nel settore del turismo che hanno alle proprie dipendenze fino a 8 lavoratori.
Quanto al compenso, la misura minima oraria è pari a 9 euro, l’importo del compenso giornaliero non può essere inferiore alla misura minima fissata per la remunerazione di quattro ore lavorative, pari a € 36,00, anche qualora la durata effettiva della prestazione lavorativa giornaliera sia inferiore a quattro ore.
Anche per il contratto di prestazione occasionale gli oneri contributivi previdenziali e assicurativi sono interamente a carico dell’utilizzatore.
Attivazione della prestazione occasionale (Prest.O):
Ai fini dell’attivazione, prestatori e utilizzatori devono, utilizzando la piattaforma www.inps.it/Prestazioni Occasionali registrarsi.
Ciascun utilizzatore deve versare tramite il modello F24 e con la causale “CLOC”, le somme utilizzabili per compensare le prestazioni, che saranno accreditate ed utilizzabili sul portafoglio virtuale entro 7 giorni dal versamento.
L’Istituto provvede a conteggiare tutti i compensi relativi a prestazioni di lavoro occasionale, rese nell’ambito del mese e ad erogarli, nel loro importo totale, entro il giorno 15 del mese successivo.
Attenzione alle particolarità emanate dal Decreto Trasparenza del 2022:
Il contratto di prestazione occasionale nei limiti della compatibilità, è soggetto ai nuovi obblighi informativi previsti dal cd decreto trasparenza (D.L. 104/2022) che impone alle aziende di comunicare ai prestatori informazioni dettagliate relative al rapporto di lavoro.
I datori di lavoro che omettono gli obblighi informativi sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria, irrogata dall’Ispettorato del Lavoro, da 250 a 1.500 euro per ogni lavoratore interessato.
link utili:
https://www.studio-piazza.com/wp-admin/post.php?post=6394&action=edit&lang=it