Di seguito Vi forniamo alcune informazioni in merito.
Beneficiari:
Ai lavoratori dipendenti che nel primo quadrimestre dell’anno 2022 hanno beneficiato (NON è chiaro se il lavoratore deve effettivamente averne beneficiato o sia sufficiente averne diritto) dell’esonero contributivo 0.80% per almeno una mensilità, è riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022 (con messaggio l’INPS ha precisato competenza luglio pagamento ad agosto), una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 200 euro.
Tale indennità è riconosciuta in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di:
- non essere titolare delle prestazioni di cui all’articolo 32, commi 1 (trattamenti pensionistici) e
- 18 (ai nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza).
Caratteristiche:
L’indennità spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro. Non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile e non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.
Quando:
L’articolo 31 dispone che l’indennità è riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022 e che nel mese di luglio 2022 il credito maturato per effetto dell’erogazione dell’indennità è compensato attraverso la denuncia mensile Unimens (messaggio inps 2397 del 13 giugno 2022).
Casi Particolari:
Pensionati
Erogazione da parte dell’Inps in favore dei soggetti residenti in Italia, titolari di uno o piu’ trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonche’ di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022 e reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l’anno 2021 a 35.000 euro, in modalità automatica da parte dell’inps.
Stagionali / tempi determinati / a chiamata
a domanda, l’inps eroga a tali lavoratori, nel 2021 abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate, l’indennita’ e’ corrisposta ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l’anno 2021.
Autonomi occasionali
a domanda, l’inps eroga ai lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che, nel 2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222 del codice civile.
Per tali contratti deve risultare per il 2021 l’accredito di almeno un contributo mensile, e i lavoratori devono essere già iscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Lavoratori domestici
a domanda, l’inps eroga detta indennità se abbiano in essere uno o piu’ rapporti di lavoro, alla data del 18/05/2022.
Percettori NaSpI
L’indennità verrà riconosciuta direttamente dall’Inps ai percettori di NASpI e DIS-COLL per il mese di giugno 2022 nonché a coloro che nel corso del 2022 percepiscono l’indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021.
Spettacolo
Previa domanda, l’Inps eroga il bonus una tantum ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che, nel 2021 abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati e sempre se i soggetti abbiano un reddito ai fini IRPEF derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l’anno 2021.
Reddito di Cittadinanza
I beneficiari del reddito di cittadinanza riceveranno l’indennità d’ufficio nel mese di luglio 2022 unitamente alla rata mensile di competenza (È, tuttavia, necessario che all’interno del nucleo non vi sia altro beneficiario delle indennità di cui all’articolo 31 a favore dei lavoratori dipendenti, e di cui ai commi da 1 a 16 dell’articolo 32 del decreto).
Autonomi e Professionisti
i soggetti interessati sono i lavoratori autonomi e i professionisti iscritti alle gestioni Inps, quindi:
- coltivatori diretti, mezzadri e coloni;
- artigiani ed esercenti attività commerciali;
- imprenditori agricoli a titolo principale;
- pescatori autonomi, della piccola pesca marittima e delle acque interne;
- professionisti iscritti alla gestione separata, di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
- nonché quelli iscritti alle Casse di previdenza autonome di cui ai cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. I predetti soggetti non debbono aver fruito dell’indennità di cui agli articoli 31 e 32 del decreto.
Il requisito reddituale non è, invece, fissato in quanto dovrà essere previsto dal decreto attuativo.
FONTI:
Decreto Legge n. 50 del 17/05/2022 – https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/03/24/22G00034/sg
Messaggio Inps n. 2397 del 13/06/2022 – https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=13839