Fermo restando il termine del 28 febbraio per l’effettuazione delle operazioni di conguaglio, la Certificazione Unica deve essere consegnata ai percipienti (solo quella sintetica) e trasmessa all’Agenzia delle Entrate (ordinaria) entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti.

In relazione alla verifica della tempestività delle Certificazioni Uniche trasmesse, si considerano tempestive anche quelle inviate entro i termini previsti (16 marzo), ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i cinque giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione che attesta il motivo dello scarto.

Resta fermo:

  • il termine di consegna della Certificazione Unica entro dodici giorni dalla richiesta del percipiente in caso di interruzione del rapporto di lavoro;
  • il termine di trasmissione entro il 31 ottobre per le sole Certificazioni Uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata (Mod. 730), analogamente a quanto previsto per il Mod. 770.

 


Regime Sanzionatorio:

L’inadempienza agli obblighi di consegna della Certificazione Unica al percipiente e di trasmissione della stessa all’Agenzia delle Entrate comporta l’applicazione di specifiche sanzioni amministrative.

In particolare, nell’ipotesi di mancata consegna della Certificazione Unica sintetica al percipiente trova applicazione la sanzione amministrativa da euro 250 ad euro 2.000.

 


Sanzioni per omessa, tardiva, errata trasmissione della certificazione unica ordinaria:

Per ogni Certificazione Unica ordinaria omessatardivaerrata, si applica la sanzione di euro 100 per ciascuna certificazione con un massimo di euro 50.000 per sostituto di imposta.

Nei casi di errata trasmissione nei termini (dunque entro il 16 marzo 2022), la sanzione non si applica se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro i cinque giorni successivi all’invio (termine ultimo 21 marzo 2022).

Se la certificazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dal 16 marzo (vale a dire, entro il 15 maggio), la sanzione è ridotta a un terzo (euro 33,33), con un massimo di euro 20.000.

Di seguito alcuni esempi:

  1. Invio tardivo – Sostituto d’imposta con 45 dipendenti in forza nel 2021. Trasmette, entro il 16 marzo 2022, 43 CU omettendone 2. In data 10 aprile 2022, rilevata l’omessa trasmissione delle 2 CU, provvede alla relativa regolarizzazione. La sanzione applicabile è pari ad euro 200 (100 x 2)

  2. Reinvio entro il 21 marzo – Sostituto d’imposta con 15 dipendenti in forza nel 2021, per i quali ha trasmesso le CU il 16 marzo 2022. In seguito, rileva la presenza di errori in 1 CU, provvede alla relativa correzione e nuova trasmissione entro il 21 marzo 2022 (entro 5 giorni dal termine di invio). Non trova applicazione alcuna sanzione.

  3. Reinvio entro il 15 maggio – Sostituto d’imposta con 30 dipendenti in forza nel 2021, per i quali ha trasmesso le CU entro il 16 marzo 2022. In seguito, rileva la presenza di errori in 10 CU, provvede alla relativa correzione e nuova trasmissione entro il 15 maggio 2022 (entro 60 giorni dal 16 marzo 2022).  La sanzione applicabile è pari ad euro 333,33 (33,33 x 10).

  4. Reinvio dopo il 15 maggio – Sostituto d’imposta con 20 dipendenti in forza nel 2021, per i quali ha trasmesso le CU entro il 16 marzo 2022. In seguito, rileva la presenza di errori in 7 CU, provvede alla relativa correzione e nuova trasmissione oltre il 15 maggio 2022 (oltre 60 giorni dal 16 marzo 2022). La sanzione applicabile è pari ad euro 700 (100 x 7).

 


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