Il Green Pass è ormai obbligatorio per tutto il mondo del lavoro.

A partire dal giorno 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, entrano in vigore ulteriori misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’obbligo della certificazione verde covid-19 e il rafforzamento del sistema di screening.

Di seguito ti specifichiamo gli obblighi previsti per il settore pubblico e per il settore privato

 


Green Pass obbligatorio per il mondo Pubblico

Se lavori per l’amministrazione pubblica sia come dipendete che come fornitore o volontario sei obbligato ad esibire il Green Pass in caso Tu non lo esibisca sarai sospeso senza retribuzione.

All’articolo 1 del decreto sopra citato, al fine di pervenire la diffusione dell’infezione, al personale delle amministrazioni pubbliche, al personale delle Autorità amministrative indipendenti, nonchè degli enti pubblici economici e degli organi di rilievo costituzionale, ai fini dell’accesso nei luoghi in cui il predetto personale svolge l’attività lavorativa, è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde Covid-19.

Tale disposizione si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni pubbliche, anche sulla base di contratti esterni. Non si applicano invece ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Il personale appena menzionato, nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde Covid-19, o qualora risulti privo della certificazione, è considerato assente ingiustificato e, a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso, fino a presentazione della predetta certificazione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto. In tali periodo non sono dovuti la retribuzione nè altro compenso o emolumento, comunque denominato.

 


Green Pass obbligatorio per il mondo privato

Se lavori per il settore privato sia come dipendete che come fornitore o volontario sei obbligato ad esibire il Green Pass, in caso Tu non lo esibisca sarai sospeso senza retribuzione.

All’articolo 3 sempre del decreto sopra citato, al fine di pervenire la diffusione dell’infezione, a chiunque svolge attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell’accesso nei luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire su richiesta la certificazione verde Covid-19.

Tale disposizione si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le imprese o attività private, anche sulla base di contratti esterni. Non si applicano invece ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

I lavoratori sopra indicati, nel caso in cui comunico di non essere in possesso della certificazione o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, sono sospesi dalla prestazione lavorativa, al fine di tutelare la salute e la sicurezza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per detto periodo non sono dovuti la retribuzione nè altro compenso o emolumento, comunque denominato.

Tale sospensione viene comunicata immediatamente al lavoratore interessato ed è efficace fio alla presentazione della certificazione verde e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021. Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di mancata presentazione della predetta certificazione, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella el contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021.

 


Chi controlla chi?

I datori di lavoro, definiscono, entro il 15 ottobre, le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni di tali obblighi.
Le verifiche delle certificazioni sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del consiglio dei ministri.

 


Sanzioni

Sanzioni per i lavoratori:

L’accesso di lavoratori nei luoghi di lavoro in violazione degli obblighi di cui al menzionato Decreto è punito con la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 dell’articolo 4 del decreto legge 19 del 2020 (da 600 a 1.500 euro), restando ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore

Sanzioni per i datori di lavoro:

Il datore di lavoro che non controlla il Pass dei dipendenti è punto con la sanzione amministrativa prevista da 400 a 1.000 euro.

 


Per ulteriori informazioni sul Green Pass vai al sito istituzionale 

In alternativa, Vai alla circolare che trovi qui allegata

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