Indice dei contenuti:

 

Cosa si intende per criptovaluta?
Sotto il profilo giuridico cosa è una criptovaluta?
Dal punto di vista dell’Iva?
E dal punto di vista delle imposte sul reddito?
– Quadro RW presente in dichiarazione dei redditi?
– Rischi e conseguenze della mancata dichiarazione
Nuove istruzioni dall’Agenzia delle Entrate (Risposta n. 788/2021 Detenzione di valute virtuali in digital wallet con possesso di chiavi
private- obblighi di monitoraggio)

 

Con l’introduzione e l’evolversi della Blockchain sentiamo parlare più frequentemente di criptovalute, che nel gergo collezioniamo come “bitcoin” oppure siamo proprietari di alcuni di questi beni immateriali.

Aggiornamento del 24/11/2021

A seguito della risposta 788/2021 dell’Agenzia delle Entrate (Interpello) si sono rese necessarie alcune modifiche al contenuto del nostro articolo, in quanto l’AdE ha preso ufficiale posizione su alcuni aspetti in precedenza non normati o chiariti in nessun contesto “formale”.

 


Cosa si intende per criptovaluta?

Per criptovaluta si intende tutta la categoria delle rappresentazioni di valore digitale utilizzate sia come mezzo di scambio e pagamento alternativo alla normale moneta, sia come mero investimento.

Fai attenzione a non confondere la criptovaluta con la moneta elettronica!

Infatti la moneta elettronica è la dematerializzazione della moneta ufficiale ed esistente (cioè moneta con corso legale e a valuta corrente!), mentre la criptovaluta non è rappresentativa di una valuta, pur potendo essere convertita sugli exchange in valuta di corso legale.

 


Sotto il profilo giuridico cosa è una criptovaluta?

Il Legislatore domestico, ad oggi, non è riuscito a proporre una nozione completa ed esaustiva di criptovaluta e non ha tantomeno regolamentato il fenomeno; ha solo definito cosa si intende per criptovaluta.

Gli interventi del Legislatore non sono molti:

  • Art.1 lett.qq) D.lgs 90/2017 => ha recepito direttiva comunitaria antiriciclaggio n°. 2015/849/UE del 15 Maggio
  • D.Lgs. n. 125/2019 => ha recepito direttiva comunitaria antiriciclaggio n° 2018/843/UE del 30 Maggio

Il legislatore quindi definisce criptovaluta: “ rappresentazione digitale di valore, non emessa né garantita da una banca centrale o da un’autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l’acquisto di beni e servizi o per finalità di investimento e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente”

Nella direttiva n° 2018/843/UE del 30 Maggio, infatti, si escludono le criptovalute dalla “qualifica” di moneta o valuta e parimenti nel recepimento della direttiva a livello domestico, il legislatore italiano ha considerato la criptovaluta quale strumento di investimento ed escludendolo di fatto alla assimilazione della moneta classica.

Conseguenza di questa breve evoluzione normativa, è il fatto che la criptovaluta può essere considerata solo un bene immateriale, da scambiare con altri soggetti, e non può essere considerata come mezzo di pagamento in valuta con potere solutorio delle obbligazioni pecuniarie!

Quindi, se sei titolare un un certo quantitativo di criptovalute (Bitcoin o altro…) di base è come se Tu possieda un bene (un quadro, una penna, ecc…) e non come se Tu possieda della moneta di conto!

 


Dal punto di vista dell’Iva?

L’Agenzia delle Entrate, chiamata a rispondere ad un interpello sul trattamento iva da attuare sull’acquisto e sulla vendita di criptovalute, ha deciso di far proprie le parole della Corte di Giustizia dell’Unione europea; definiscono le operazioni in valuta virtuale come operazioni assimilate alla negoziazione di divise e banconote e pertanto ai fini IVA esenti!

Quindi, se compra-vendi criptovalute nell’ambito di una attività di impresa non dovrai emettere una fattura comprensiva di IVA ma una fattura esente IVA ex articolo 10 DPR 633/72 (Testo Unico dell’IVA).

Per contro se sei un  privato è pacifico che qualsiasi operazione poni o porrai in essere non vedrà l’obbligo di esporre l’IVA.

 


E dal punto di vista delle imposte sul reddito?

Premesso che siamo ancora in una fase di assenza di regolamentazione ad hoc, la norma tributaria chiede che i redditi che derivano dall’attività di intermediazione, cioè nell’acquisto e nella vendita di criptovalute, concorrano a formare il reddito del soggetto che le detiene e le scambia solo se viene generata una plusvalenza.

(Si ha una plusvalenza, per esempio, quando vendi qualcosa ad un valore più alto rispetto a quello acquistato: questa plusvalenza sarà un reddito soggetto ad imposizione.

Per contro si ha una minusvalenza, per esempio, quando vendi qualcosa ad un valore più basso rispetto a quello acquistato: questa minusvalenza essendo un valore negativo non sarà per definizione un importo imponibile e dunque non genererà imposizione, ma potrà essere scomputate con le plusvalenze della stessa natura che maturerai nello stesso anno o negli anni successivi.)

Quindi se Tu sei proprietario di criptovalute che incrementano di valore (per qualsiasi motivo), ma non hai realizzato plusvalenze in relazione alle stesse criptovalute, non sarai chiamato a dover dichiarare redditi in quanto il semplice incremento di valore non è per Te un reddito imponibile.

In ogni caso sono sempre soggetti a tassazione i redditi delle cessioni a termine di criptovalute, mentre le operazioni a pronti di critovalute (intese come scambio di una criptovaluta con un’altra, ovvero prelievo di una criptovaluta da un wallet e conversione in valuta corrente) soggiaciono alle regole di cui ai successivi paragrafi.

 

Le criptovalute in regime di impresa:

In particolare, se sei soggetto “business” (un imprenditore per intenderci) ed effettui lo scambio (operazione a pronti) nell’ambito della Tua attività d’impresa, la plusvalenza realizzata rientrerà nel Tuo reddito d’impresa.

 

Le criptovalute in regime consumer:

Se invece sei una persona fisica e non operi come impresa, ossia sei quello che generalmente viene definito un “consumer”,  ed effettui lo scambio (operazione a pronti) di criptovalute devi indicare le plusvalenze effettivamente realizzate nella dichiarazione dei redditi, ma solo se complessivamente il valore dei portafogli (Wallet) detenuti superano l’importo di €.51.645,69  per più di sette giorni lavorativi consecutivi (Art. 67 comma 1-ter del TUIR).

 

Facciamo degli esempi concreti (operazioni a pronti):

Quindi se nel corso del 2021, il Tuo portafoglio non ha superato per certo e per più di sette giorni lavorativi consecutivi l’importo di €.51.645,69 anche se hai effettuato scambi e prelievi di criptovalute (operazioni a pronti) nulla devi dichiarare e non dovrai pagare alcuna imposta. Si presume infatti la natura non speculativa della eventuale plusvalenza maturata.

Se, al contrario,  il Tuo portafoglio ha superato per certo e per più di sette giorni lavorativi consecutivi l’importo di €.51.645,69 (per esempio ad inizio anno le Tue criptovalute hanno un controvalore di euro 10.000 e nel corso dello stesso anno raggiungono un controvalore di euro 75.000) le ipotesi sono almeno quattro (di base riportiamo le casistiche più frequenti):

1. se il valore incrementa per effetto di scambi, nella Tua dichiarazione dei redditi devi indicare tutte le plusvalenze realizzate nel corso dell’anno solare (comprese quelle che derivano da scambi di diverse criptovalute).

    • la plusvalenza in questo caso sarà pari alla differanza tra il valore in danaro della nuova criptovaluta acquistata ed il valore in danaro della criptovaluta utilizzata per comprare la nuova criptovaluta

(PLUSVALENZA = Valore in € della nuova criptovaluta al momento dell’acquisto – Valore in € della criptovaluta utilizzata per acquistare la nuova criptovaluta) 

2. se il valore incrementa ma non hai effettuato nessuno scambio nel corso dell’anno, in questo caso non hai realizzato plusvalenze e dunque non sei obbligato a dichiarare redditi l’incremento di valore.

(PLUSVALENZA = ZERO!!)

3. se hai convertito in moneta di conto le Tue critovalute, l’atto di prelevare le stesse e convertirle in moneta di conto è di per sé un atto di prelievo/realizzazione che può portare alla realizzazione di una plusvalenza

    • la plusvalenza in questo caso sarà pari alla differenza tra il valore in danaro derivante dalla conversione (versamento su c/c bancario) ed il valore in danaro della criptovaluta utilizzata per effettuare detto prelievo

(PLUSVALENZA = Valore in € derivante dalla conversione – Valore in € della criptovaluta convertita in valuta di conto)

4. se hai acquistato beni (immateriali o materiali) con le Tue criptovalute, l’atto di utilizzarle a fini “commerciali” è di per sé un atto di prelievo/realizzazione che può portare alla realizzazione di una plusvalenza

    • la plusvalenza in questo caso sarà pari alla differenza tra il valore in danaro del bene acquistato ed il valore in danaro investito inizialmente nella criptovaluta utilizzata per effettuare detto acquisto

(PLUSVALENZA = Valore n € del bene acquistato – Valore n € della criptovaluta utilizzata per acquistare il bene) 

 

In ogni caso, le criptovalute detenuto devono essere valutate con un logica LIFO (Last In First Out) tale per cui nel conteggio della plusvalenza si considera come valore di rifermento il valore delle ultime criptovalute dello stesso tipo acquistate.

 


E cosa è il quadro RW presente in dichiarazione dei redditi?

Da qualche anno a questa parte, se sei titolare di investimenti all’estero, passata una certa soglia (che varia per titpologia di investimento) sei obbligato a comunicarli all’Agenzia delle Entrate mediante un quadro presente nella dichiarazione dei redditi: il quadro RW.

Si tratta di un vero e proprio quadro di comunicazione dati che, pur inserito nel modello della dichiarazione dei redditi, ha natura autonoma e DEVE essere obbligatoriamente inviato a pena di importanti e rilevanti sanzioni pecuniarie.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che poco conta che il Tuo wallet di criptovalute sia o meno situato all’estero (per esempio perché virtuale con server situato all’estero) o il che sito exchange su cui scambi le Tue criptovalute sia o meno situato all’estero: le criptovalute stesse DEVONO essere indicate anche nel quadro RW indicando nella colonna 3 “codice individuazione bene” il codice 14 senza compilare il codice Paese Estero.

Questo a prescindere dal fatto che Tu abbia o meno maturato una plusvalenza ed a prescindere dal fatto che il Tuo portafoglio abbia superato o meno per certo e per più di sette giorni lavorativi consecutivi l’importo di €.51.645,69.

Le nuove indicazioni hanno francamente preso un po’ tutti alla sprovvista, ma deve essere chiaro che, alla luce di quanto affermato dalla AdE, le criptovalute vanno sempre indicate nel quadro RW, anche se le detieni su un Wallet geolocalizzato in Italia.

Attenzione!!

Nel paragrafo che segue approfondiamo le sanzioni derivanti da una mancata comunicazione del valore delle Tue criptovalute nel quadro RW… Sono importanti, soprattutto in relazione al fatto che si accompagnano alla contestazione di redditi non dichiarati all’estero che starà a Te dover smontare in caso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate.

 


Rischi e conseguenze della mancata dichiarazione:

Molti tendono a nicchiare e decidono, sul comune sentir dire, di non dichiarare le plusvalenze da criptovalute perché…

…”nessuno dei miei amici lo fa”…
…”non sarò il primo ad auto denunciarmi all’Agenzia delle Entrate”…
…”non mi prenderanno mai perché il mio wallet non è a me riconducibile”…
…”mio cuggino mi ha detto di non farlo”…

Tutte queste motivazioni e molte altre (non immaginerai quante scuse abbiamo sentito!!) valgono poco quando l’Agenzia delle Entrate bussa alla Tua porta e Ti chiede di rendere conto di quanto non hai dichiarato.

Se sei ben informato, saprai che la Corea del Sud dal 2022 assoggetterà a tassazione i redditi da criptovalute… Quanto tempo mancherà prima che l’Italia parta con i controlli?

Inoltre, Ti ricordiamo che dal 17/02/2022 è in vigore il Decreto ministeriali del 13/01/2022 che obbliga gli exchange a comunicare i dati e gli importi di criptovalute detenuti da tutti coloro che hanno operato sull’exchange.

Lo sai che possono accertare fino a 5anni di reddito che si raddoppiano a 10 anni se rientri in una fattispecie penale?

Qui sotto Ti esponiamo le principali sanzioni, ma prima, per un quadro generale, il video dell’autore.


 

Cosa accade se non dichiari i redditi da criptovalute:

In caso di “mancata dichiarazione” delle plusvalenze relative a criptovalute puoi ricadere in due casistiche differenti:

  1. INFEDELE DICHIARAZIONE: Se hai presentato una dichiarazione dei redditi ma hai omesso di indicare le plusvalenze da criptovalute, hai presentato una “infedele dichiarazione” e in caso di verifica fiscale dovrai pagare le imposte precedentemente non dichiarate e non versate maggiorate di una sanzione del 90% più gli interessi dovuti a decorrere dalla data del previsto versamento (art. 1 co. 2 del D.Lgs. n. 471/97). Inoltre è importante mettere in rilievo che la norma prevede  un aumento del terzo per omessa indicazione di redditi esteri, passando dunque dal 90% al 120%. Infine, se l’imposta evasa supera euro 150.000 per anno di imposta e se le plusvalenze da criptovalute sono superiori al 10% dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione (requisiti che devono sussistere congiuntamente) è prevista la reclusione da 1 a 3 anni.
  2. OMESSA DICHIARAZIONE: Se non hai presentato la dichiarazione dei redditi ENTRO  90 GIORNI dalla scadenza prevista per la presentazione della dichiarazione dei reddito ed hai omesso dunque di indicare le plusvalenze da criptovalute, in questo caso hai commesso il reato di “omessa dichiarazione” e in caso di verifica fiscale dovrai pagare le imposte precedentemente non dichiarate e non versate maggiorate di una sanzione del 120% più gli interessi dovuti a decorrere dalla data del previsto versamento (art. 1 co. 2 del D.Lgs. n. 471/97). Inoltre, è importante mettere in rilievo che la norma prevede  un aumento del terzo per omessa indicazione di redditi esteri, passando dunque dal 120% al 160%. Se i redditi sono stati prodotti in paradisi fiscali la sanzione è invece doppia e dunque pari al 240%. Infine, se l’imposta evasa supera euro 50.000 per anno di imposta è prevista la reclusione da 2 mesi a 5 anni.

 

Cosa accade se non comunichi le criptovalute nel quadro RW:

Se non adempi alla comunicazione legata al monitoraggio delle attività finanziarie detenute all’estero potresti, in caso di accertamento, incorrere nelle sanzioni di cui all’articolo 5 del Decreto-legge del 28/06/1990 n. 167.

In particolare è prevista una sanzione dal 3% al 15% dell’ammontare degli importi non dichiarati che raddoppia (dal 6% al 30%) in caso in cui la comunicazione omesse del quadro RW fosse relativa alla detenzione di investimenti all’estero ovvero di attività estere di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato.

 

E’ possibile rimediare alla omissione del quadro RW?

L’Amministrazione finanziaria, nella Risoluzione n. 82/E del 2020, ha precisato che qualora il Modello Redditi sia stato presentato nei termini ed i dati in esso contenuti siano corretti, ma è stato omesso il solo quadro RW  “è consentita la compilazione e l’invio del solo frontespizio e del modulo RW”.

Dallo stesso documento di prassi emerge inoltre la possibilità di ravvedere le omissioni.

 


Aggiornamento del 24/11/2021

Nuove istruzioni dall’Agenzia delle Entrate (Risposta n. 788/2021):

A conferma di quanto precedentemente scritto in questo articolo, interviene anche la risposta 788/2021 dell’Agenzia delle Entrate in cui la AdE spiega il trattamento fiscale delle Cripto Valute.

 


Se l’articolo Ti ha incuriosito guarda di seguito i nostri video sul tema:

 

 


FONTI:
– Art.1 lett.qq) D.lgs 90/2017
– D.Lgs. n. 125/2019
– Direttiva comunitaria antiriciclaggio n°. 2015/849/UE del 15 Maggio

– Direttiva comunitaria antiriciclaggio n° 2018/843/UE del 30 Maggio
– Art. 2 Legge n. 186 del 2014
– Art. 5 del Decreto-legge del 28/06/1990 n. 167
– Art. 1 co. 2 del D.Lgs. n. 471/97
– Rivista di Diritto Tributario di Pacini Editori n.2/2020

– Il trattamento tributario dei bitcoin tra obblighi antiriciclaggio e monitoraggio fiscale, articolo di G. Corasaniti
– risposta 788/2021 dell’Agenzia delle Entrate
– Decreto ministeriali del 13/01/2022