Sì, quando l’atto contiene errori evidenti: persona sbagliata, importo già versato, calcolo manifestamente errato, documentazione presentata e non considerata. L’istanza si presenta allo stesso ufficio che ha emesso l’atto. La riforma del 2023 ha distinto un’autotutela obbligatoria, in cui l’ufficio è tenuto ad annullare in presenza di errori specifici, e una facoltativa, lasciata alla discrezionalità. Utile come prima mossa, ma non sospende i termini per il ricorso: l’una non esclude l’altro.

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