L’Assegno temporaneo è erogato dall’Inps in presenza di figli minori di 18 anni, ai nuclei familiari che non abbiano diritto all’assegno per il nucleo familiare di cui all’articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69 così detto Assegno Nucleo Famigliare erogato dai Datori di Lavoro.

Vi specifichiamo quali sono i requisiti previsti, le misure dell’assegno, come presentare la domanda, il termine ultimo e la compatibilità.

Requisiti previsti:

Al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, il richiedente dell’assegno temporaneo deve essere in possesso, cumulativamente, dei seguenti requisiti:

  • essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, titolare del diritto di soggiorno permanente;
  • essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  • essere residente e domiciliato in Italia con i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;
  • essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
  • essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità.

Misura dell’assegno:

L’importo mensile dell’Assegno temporaneo spettante al nucleo familiare è determinato sulla base del decreto-legge n. 79/2021, che individua i livelli di ISEE e gli importi mensili per ciascun figlio minore. In particolare, è prevista: una soglia minima di ISEE fino a 7.000 euro, fino alla quale gli importi spettano in misura piena, pari a 167,5 euro per ciascun figlio in caso di nuclei con uno o due figli, ovvero a 217,8 euro per figlio in caso di nuclei più numerosi; una soglia massima di ISEE pari a 50.000 euro, oltre la quale la misura non spetta.

Gli importi spettanti sono maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore disabile presente nel nucleo.

Presentazione delle domande:

La domanda di Assegno temporaneo è presentata, di norma dal genitore richiedente, entro e non oltre il 31 dicembre 2021. La domanda dovrà essere inoltrata una sola volta per ciascun figlio, attraverso la modalità telematica sul portale dell’Inps.

Particolarità:

Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, saranno corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021. Successivamente al 30 settembre 2021, la decorrenza della misura corrisponderà al mese di presentazione della domanda.

Compatibilità dell’Assegno temporaneo:

L’assegno temporaneo è compatibile con il Reddito di cittadinanza e con la fruizione di eventuali altre misure a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni, Province autonome e dagli Enti locali. Resta esclusa la compatibilità con l’assegno al nucleo familiare. Per i nuclei familiari che al momento della presentazione della domanda di assegno temporaneo dovessero risultare percettori del Reddito di cittadinanza, l’INPS corrisponde d’ufficio l’Assegno temporaneo.

Andrea Cavalli
Andrea Cavalli

Titolare dello studio Arrigoni e Cavalli, esperto in materia di lavoro.

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