Ricordiamo che se le prime fatture sono ancora riferite al 2024 devono essere considerati i massimali del 2024 e pertanto, se già superato il massimale nel corso del 2024, non dovrà essere esposta in fattura la trattenuta ENASARCO.
Cosa deve fare l’agente di commercio ditta individuale/società di persone ?
L’agente di commercio, che sia in forma di ditta individuale o di società di persone, deve riportare in fattura una trattenuta Enasarco del 8,5% a titolo di “contributo previdenziale Enasarco”.
ll contributo Enasarco resta invariato anche nel 2025 per gli agenti ditte individuali e le società di persone quindi pari al 17,00%, di cui:
– 8,50% a carico del preponente
– 8,50% a carico dell’agente
Entro quali limiti va applicato il contributo previdenziale ENASARCO ?
Come da specifica di Enasarco, i massimali risultano variati e pertanto Vi ricordiamo che nel 2025 i valori saranno i seguenti:
– Per i monomandatari: massimale provvigionale € 45.085,00 (Il minimale contributivo annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 1.011,00 euro);
– Per i plurimandatari: massimale provvigionale € 30.057,00 (Il minimale contributivo annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 507,0 euro)
Vedi il sito Enasarco per ulteriori dettagli: VAI AL LINK
Cosa deve fare l’agente di commercio società di capitali ?
L’agente di commercio che sia in forma di società di capitali deve riportare in fattura una trattenuta Enasarco del 1% a titolo di “contributo assistenziale Enasarco”.
Il contributo dovuto dagli agenti operanti in forma di società di capitali a partire dal 2016 segue i seguenti scaglioni che sono confermati anche per il 2025:
– Fino ad € 13.000.000 aliquota 4% (di cui 1% a carico agente)
– Da € 13.000.001 a € 20.000.000 aliquota 2% (di cui 0,50% a carico agente)
– Da € 20.000.001 a € 26.000.000 aliquota 1% (di cui 0,25% a carico agente)
– Oltre 26.000.000 aliquota 0,50% (di cui 0,20% a carico agente)
Vedi il sito Enasarco per ulteriori dettagli: VAI AL LINK
