Vuoi sapere cosa si intende per prestazioni sportive dei volontari nel mondo dello sport?
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Nell’ambito della “Riforma dello sport” è stato emanato il D.Lgs. n. 36/2021, attuativo dell’articolo 5 della Legge Delega n. 86/2019, recante il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché del rapporto di lavoro sportivo.
Le nuove disposizioni, sono entrate in vigore il 1° luglio 2023 per effetto della proroga prevista dal D.L. n. 198/2022.
Il D.Lgs. n. 120 del 29 agosto 2023 ha fornito ulteriori precisazioni in merito alla figura del lavoratore sportivo, alla gestione del relativo rapporto di lavoro, nonché alla gestione del volontario sportivo.
Il Decreto Legge n. 71 del 31 maggio 2024 interviene nuovamente con particolare riferimento alle prestazioni sportive rese dai volontari (art. 29).
Adesso entriamo più nel dettaglio.
Prestazioni sportive dei volontari:
Secondo la qualificazione definita dagli Enti del terzo settore (ETS), il volontario è un soggetto dotato di determinate capacità sia tecniche che pratiche, utili al perseguimento delle finalità istituzionali. Nel settore sportivo, tali capacità assumono una connotazione specifica, in quanto volte allo “svolgimento diretto dell’attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti” (art.29 del DLgs 36/2021).
Gli elementi caratterizzanti del volontariato sono:
- spontaneità dell’attività prestata, intesa come libera scelta;
- personalità della prestazione;
- gratuità e assenza del fine di lucro, anche indiretto;
- messa a disposizione del proprio tempo e delle proprie capacità a favore di altri soggetti;
- finalità amatoriali.
Il volontario si distingue da un lavoratore sportivo per la modalità con cui egli deve rendere la prestazione, in modo personale, spontaneo e gratuito e, soprattutto, senza fini di lucro. La causa del rapporto che il volontario instaura con il soggetto che si avvale della sua opera, è estraneo al sinallagma prestazione – retribuzione, che caratterizza, invece, il lavoro nella sua forma subordinata o autonoma.
Presunzione di onerosità:
La prestazione del volontario soggiace alla presunzione di onerosità della prestazione lavorativa se non adeguatamente formalizzata. Risulta opportuno per le ASD / SSD acquisire una dichiarazione da parte del volontario in cui indicare le motivazioni e le finalità che giustificano la gratuità della prestazione, tenuto conto delle specificità del rapporto. Allo scopo, infatti, di evitare contestazioni è ragionevole formalizzare la qualifica di volontario acquisendo in via preventiva una dichiarazione del prestatore.
Incompatibilità / compatibilità:
Lo status di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto lavorativo di tipo subordinato o autonomo e con ogni altra forma retribuita.
Con Nota del 25 gennaio 2024 il Ministero dello Sport ha confermato che i membri del consiglio direttivo, pur svolgendo gratuitamente il mandato loro conferito dall’assemblea dei soci, non rientrano nella categoria di volontari. Nella Nota, inoltre, viene specificato che qualora oltre a svolgere il loro mandato svolgano per la ASD o SSD anche attività di volontariato sportivo gli stessi non potranno in tal caso svolgere alcun incarico di lavoro sportivo per la medesima ASD o SSD.
Rimborsi spese:
Per il rimborso delle spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto, il volontario è tenuto a rilasciare e sottoscrivere apposita distinta o nota a piè di lista con il riepilogo delle spese e allegare i giustificativi di spesa.
il DL n. 71/2024 sostituisce il Dlgs 36/2021 e concede la possibilità di riconoscere ai volontari sportivi rimborsi quantificati a forfait fino ad un ammontare mensile di 400 euro per le spese sostenute in relazione alle attività svolte da ciascun volontario, anche all’interno del proprio comune di residenza. Tali rimborsi possono essere corrisposti esclusivamente per attività svolte durante manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle FSN, DSA ed EPN, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e Salute spa.
Le erogazioni saranno possibili a condizione che la ASD o SSD adotti preventivamente una delibera sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.
Tali rimborsi forfettari non concorrono alla formazione del reddito del volontario. Tuttavia i 400 euro rilevano, per espressa previsione normativa, ai fini del superamento dei limiti di franchigia di 5.000 euro e 15.000 euro annui.
Fonti e riferimenti normativi:
D.Lgs. n. 120 del 29 agosto 2023
Decreto Legge n. 71 del 31 maggio 2024
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