Se vuoi conoscere tutte le novità per i rimborsi forfettari ai volontari nel mondo dello sport, non ti resta che leggere questo articolo.
Ma partiamo con ordine e vediamo insieme cosa dice la norma.
Nell’ambito della “ Riforma dello sport ” è stato emanato il D.Lgs. n. 36/2021 , attuativo dell’articolo 5 della Legge Delega n. 86/2019, recante il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché del rapporto di lavoro sportivo.
Le nuove disposizioni, sono entrate in vigore il 1° luglio 2023 , per effetto della proroga prevista dal D.L. n. 198/2022.
Il D.Lgs. n. 120 del 29 agosto 2023 ha fornito ulteriori precisazioni in merito alla figura del lavoratore sportivo, alla gestione del relativo rapporto di lavoro, nonché alla gestione del volontario sportivo.
Il Decreto Legge n. 71 del 31 maggio 2024 (art. 3) interviene nuovamente con particolare riferimento alle prestazioni sportive rese dai volontari (art. 29) e alla situazione dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche (art. 25).
Ti forniamo alcune precisazioni in merito a quanto sopra esposto.
L’articolo 29 del D.Lgs. n. 36/2021, nella versione precedente:
Possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente; le spese sostenute possono essere rimborsate anche a fronte di autocertificazione resa ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, purché:
-
- non superino l’importo di 150 euro mensili e
- l’organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.
Il Decreto Legge n. 71 del 31 maggio 2024 (art. 3, comma 3):
Dal 1° giugno 2024, restando assodato che le prestazioni dei volontari sportivi non sono retribuite in alcun modo, ai volontari sportivi possono essere riconosciuti rimborsi forfettari:
- per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio comune di residenza;
- in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle Federazioni sportive nazionali, purché deliberino sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso;
- nel limite complessivo di 400 euro mensili.
Attenzione ai limiti:
I rimborsi forfettari concorrono al superamento del limite di non imponibilità previdenziale previsto dall’articolo 35, comma 8-bis, D.Lgs. n. 36/2021 (limite di euro 5.000); inoltre la norma prevede l’obbligo contributivo presso la Gestione separata, in caso di superamento dell’importo di compenso pari a 5.000,00 euro annui, nonché fiscale, previsto dall’articolo 36, comma 6, D.Lgs. n. 36/2021 (15.000 euro ai fini IRPEF e 85.000 euro ai fini IRAP).
Ulteriore particolarità è che i compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo complessivo annuo di euro 15.000, e tutti i singoli compensi per i collaboratori coordinati e continuativi nell’area del dilettantismo inferiori all’importo annuo di 85.000 euro non concorrono alla determinazione della base imponibile ai fini IRAP.
Nuovo adempimento:
Il D.L. n. 71/2024 introduce un nuovo adempimento in capo agli Enti sportivi che si avvalgono di volontari che ricevono per la loro attività sportiva rimborsi forfettari.
Le ASD o SSD attraverso apposita sezione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD), sono tenuti a comunicare i nominativi dei volontari e l’importo dei rimborsi corrisposto, entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni sportive.
Prestazioni sportive dipendenti pubblici:
In caso di lavoro sportivo l’autorizzazione risulta necessaria se i corrispettivi sono superiori alla soglia di 5.000 euro (art. 3, c. 3, lett. b), inoltre in caso di prestazioni di lavoro sportivo con corrispettivo fino a euro 5.000 sussiste la necessità di una comunicazione preventiva da effettuarsi entro trenta giorni successivi alla fine di ciascun anno di riferimento, in unica soluzione, ovvero alla cessazione del relativo rapporto di lavoro se intervenuta precedentemente.
Fonti e riferimenti normativi:
D.Lgs. n. 120 del 29 agosto 2023
Decreto Legge n. 71 del 31 maggio 2024
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