La riforma dello sport come da D.Lgs. N. 36/2021 è entrata in vigore il 1° luglio 2023.

Il Dpcm del 22 gennaio 2024 ha invece fornito ulteriori precisazione inerenti le mansioni che possono essere considerate come necessarie per lo svolgimento della disciplina sportiva diverse da quelle previste dall’art. 25 del Dls 36/2021 ovverosia atleta, allenatone, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo, preparatore atletico e direttore di gara.

Ti forniamo alcune precisazioni in merito a quanto sopra esposto

 


Dpcm del 22 gennaio 2024:

Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e in particolare l’art. 25, comma 1 (così come modificato dal decreto legislativo 29 agosto 2023, n.120) che stabilisce che è lavoratore sportivo:

  • l’atleta,
  • l’allenatore,
  • l’istruttore,
  • il direttore tecnico,
  • il direttore sportivo,
  • il preparatore atletico e
  • il direttore di gara che esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell’ordinamento sportivo iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche

viene altresì considerato lavoratore sportivo ogni altro tesserato, ai sensi dell’articolo 15, che svolge attività lavorativa verso un corrispettivo a favore di una ASD o SSDRL nell’ambito delle mansioni rientranti tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva (sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva) con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.

A seguito di questo Dpcm, ogni Federazione ha specificato quali sono le mansioni che vengono considerate necessarie per lo svolgimento della disciplina sportiva.

Non rientra tra le sopraccitate mansioni, l’attività di “animatore” o di “collaboratore” nell’ambito di GREST ESTIVI. Pertanto, non potendo essere collaboratori sportivi dovranno essere inqudrati come spiegato nei paragrafi che seguono.

 


Mansioni non previste possibili soluzioni:

In base quanto specificato dal Dlgs 36/2021 e dal Dpcm,  sussiste quindi la possibilità di attivare con i collaboratori sportivi contatti di collaborazione coordinata continuativa.

Nel frangente in cui le ASD o SSDRL non trovano riscontro nelle mansioni indicate e quindi necessitano di particolari figure di supporto (ad esempio gli animatori di campus estivi) le possibili soluzioni possono essere esclusivamente:

  • rapporto di lavoro subordinato con applicazione del contratto collettivo emanato a gennaio 2024 riferito ai lavoratori dello Sport: Contratto subordinato lavoratori sportivi (CCNL);
  • prestazione di lavoro autonomo occasionale (art 2222 cod civ) con l’obbligo della relativa comunicazione sul potale del Ministero del Lavoro (link a nostro articolo in merito) e versamento della ritenuta d’acconto del 20% entro 5.000,00 € annui per percipiente.

 


Quali sono le differenze tra lavoro subordinato e prestazione autonoma occasionale:

Nel rapporto di lavoro subordinato sussiste un contratto o accordo con il quale il lavoratore si obbliga a prestare la propria attività manuale o intellettuale alle dipendenze e sotto la direzione del datore di lavoro in cambio di una determinata retribuzione. Tra li indici rilevatori della natura subordinata del rapporto figurano: le direttive tecniche e il potere di controllo e disciplinare del datore di lavoro, l’inserimento nell’organizzazione aziendale, l’esecuzione del rapporto di lavoro con materiali e attrezzature del datore di lavoro, l’assunzione del rischio d’impresa da parte del datore di lavoro, il pagamento a scadenze periodiche, l’osservanza di un orario di lavoro e la collaborazione intesa come continuità e sistematicità della prestazione. Nesso di questi indici è da solo idoneo a distinguere il lavoro autonomo da quello subordinato, infatti i criteri devono essere valutati nell’ambito complessivo del rapporto avendo anche riguardo alle concrete modalità di esecuzione della prestazione o allo svolgimento intrinseco.

Nel rapporto di lavoro autonomo occasionale (art. 222 cod civ) il prestatore svolge a favore del committente un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione e senza alcun coordinamento con la struttura organizzativa del committente stesso. Tra committente e prestatore d’opera viene quindi stipulato un contatto d’opera per la validità del quale non è necessaria la forma scritta. L’esercizio dell’attività deve essere del tutto occasionale, senza i requisiti della professionalità e della prevalenza.

 


Fonti e riferimenti normativi:

  • Legge numero 24/2020
  • Articolo 5 della Legge numero 86/2019
  • Decreto Legislativo 28 febbraio numero 36
  • Dpcm 22 gennaio 2024