Cos’è la Gestione Separata dell’Inps e come funziona.
In questo articolo troverai molte informazioni importanti sulla iscrizione a questo particolare fondo pensionistico.

 


Quali sono i lavoratori tenuti ad iscriversi alla Gestione Separata dell’Inps?

Alcuni lavoratori sono tenuti ad iscriversi e a versare i contributi previdenziali obbligatori alla Gestione Separata dell’INPS, ovvero, uno specifico fondo pensionistico istituito tramite l’art. 2 c. 26 della Legge n. 335 del 08.08.1995, in modo tale da poter beneficiare dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS).
In particolare, devono iscriversi a tale gestione:

  1. i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.), percettori dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 50 T.U.I.R.): tra cui ad esempio, amministratori di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, i beneficiari di assegni di ricerca, di borse di studio per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca, degli assegni per attività di tutorato, didattico-integrative, propedeutiche e di recupero;
  2. i lavoratori autonomi occasionali con reddito superiore a 5.000,00 euro (art. 67 c. 1 lett. l) del T.U.I.R.);
  3. i lavoratori sportivi dell’area del dilettantismo che svolgono prestazioni autonome sulla parte di compenso eccedente i 5.000 euro annui secondo il regime di cassa (art. 35, c. 8-bis d.lgs. 36/2021); sulla base dell’art. 35 c.8-ter il calcolo della contribuzione dovuta fino al 31 dicembre 2027 deve essere effettuato sul 50% dell’imponibile contributivo;
  4. coloro che esercitano abitualmente, anche se non esclusivamente, arti e professioni come lavoratori autonomi (art 53 c. 1 T.U.I.R).

 


Come si calcolano i contributi da versare alla Gestione Separata dell’Inps?

La quantificazione dei contributi previdenziali da versare a tale gestione viene disciplinata annualmente dall’INPS che, infatti, tramite la circolare n. 24 del 29.01.2024, ha determinato le aliquote ed i valori relativi al massimale ed al minimale di riferimento (sintetizzati nella tabella che segue) da utilizzare per liquidare i contributi da versare nel 2024 alla Gestione Separata:

2024

Minimale annuo:

euro 18.415,00

Massimale annuo:

euro 119.650,00

Importo complessivo dei contributi da versare nel 2024 per ottenere l’accredito di un intero anno contributivo:  Aliquote:
1. Collaboratori e figure assimilate (es. amministratore di società, associazione e altri enti con o senza personalità giuridica, dottorato di ricerca, assegno, borsa di studio,  co. co. co.)
1.A Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DISCOLL.

euro 6.450,77

(di cui euro 6.076,95 ai fini pensionistici)

35,03%

(33,00% IVS[1] + 0,72%[2] + 1,31%[3] aliquote aggiuntive)

1.B Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL.

euro 6.209,54

(di cui euro 6.076,95 ai fini pensionistici)

33,72%

(33,00% IVS + 0,72% aliquota aggiuntiva)

1.C Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria.

euro 4.419,60

24% (solo IVS)

2. Professionisti
2.A Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie.

euro 4.800,79

(di cui euro 4.603,75 ai fini pensionistici)

26,07%

(25,00% IVS + 0,72% aliquota aggiuntiva + 0,35 ISCRO[1])

2.B Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria.

euro 4.419,60

24% (solo IVS)

 

La base imponibile a cui applicare la percentuale selezionata dalla tabella soprastante al fine di quantificare i contributi dovuti alla Gestione Separata dell’INPS dipende dalla tipologia di reddito conseguito in base alla specifica attività esercitata dal lavoratore e, quindi, viene determinata con gli stessi criteri e calcoli impiegati per predisporre la propria dichiarazione annuale dei redditi.
Ad esempio:

professionisti “senza cassa”: si deve applicare l’aliquota, di cui sopra, ai redditi di lavoro autonomo professionale (art 53 c. 1 T.U.I.R.). La base imponibile contributiva, quindi, in genere viene calcolata sottraendo ai compensi percepiti le spese sostenute; tuttavia, può essere necessario aggiungere alla somma appena descritta il reddito percepito dal professionista a seguito dell’esercizio dell’attività professionale in forma associata. Inoltre, se il professionista anziché applicare il regime fiscale ordinario rientra in un regime di tassazione agevolato quali, ad esempio, il regime di vantaggio, cd. “regime dei minimi”, (art. 27, D.L. 98/2011), oppure il regime forfetario (art. 1, commi 54 -89 Legge n. 190/2014) dovrà calcolare l’ammontare su cui calcolare i contributi INPS Gestione Separata, seguendo le regole stabilite per la determinazione della base imponibile ai fini della tassazione sui redditi. I professionisti, infatti, devono determinare l’ammontare dei contributi previdenziali dovuti dagli stessi compilando il quadro RR, sezione II, del proprio Modello Redditi PF (art. 10 D. Lgs. 241/1997);

associati in partecipazione con apporto di solo lavoro: si deve applicare l’aliquota di cui sopra ai redditi di lavoro autonomo di cui all’art. 53 c. 2 lett. c) T.U.I.R.;

titolari di incarichi di amministratore o di co.co.co. (rapporti di collaborazione coordinata e continuativa): si deve applicare l’aliquota, di cui sopra, ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 50 c. 1 lett. c-bis) T.U.I.R.); in generale, tutte le somme a qualunque titolo percepite da tali lavoratori nel periodo d’imposta (anche le erogazioni liberali) costituiscono reddito imponibile;

lavoratori sportivi dell’area del dilettantismo che svolgono prestazioni autonome sulla parte di compenso eccedente i 5.000 euro annui secondo il regime di cassa (art. 35, c. 8-bis d.lgs. 36/2021); sulla base dell’art. 35 c.8-ter il calcolo della contribuzione dovuta fino al 31 dicembre 2027 deve essere effettuato sul 50% dell’imponibile contributivo;

prestatori di lavoro autonomo occasionale: si deve applicare l’aliquota, di cui sopra, ai redditi diversi superiori a euro 5.000 annui (art. 67 c. 1 lett. l) T.U.I.R.); tale limite deve essere verificato sommando i compensi corrisposti da tutti i committenti con i quali il lavoratore intrattiene rapporti di tipo occasionale ma senza tener conto di altre tipologie di reddito. In altre parole, se un soggetto percepisce euro 3.000 da un committente ed euro 4.000 da un altro committente, allora euro 2.000 dovranno essere assoggettati alla contribuzione INPS gestione separata;

incaricati alle vendite a domicilio: si deve applicare l’aliquota di cui sopra ai redditi d’impresa superiori alla soglia di euro 5.000,00 (art. 44 c. 2 D.L. n. 269 del 30.9.2003, convertito nella Legge n. 326 del 24.11.2003).

A prescindere dal reddito effettivamente percepito nell’anno in esame, i lavoratori iscritti all’INPS gestione separata devono versare i contributi risultanti dall’applicazione dell’aliquota relativa alla propria categoria all’importo corrispondente al minimale (quest’importo è il medesimo per qualsiasi tipologia di lavoratore e attualmente è pari ad euro 18.415) per ottenere l’accredito di un intero anno contributivo. Quindi, ad esempio, un professionista “senza cassa” titolare di pensione dovrà versare almeno: euro 18.415,00 x 24% = euro 4.419,60.

L’INPS, inoltre, ha fissato un “tetto” (quest’importo è il medesimo per qualsiasi tipologia di lavoratore e attualmente è pari ad euro 119.650) oltre il quale non si applica l’aliquota relativa alla propria categoria; se nel corso dell’anno un soggetto è titolare di diversi rapporti assoggettati al contributo alla Gestione Separata INPS, il massimale di reddito imponibile va verificato in relazione al cumulo delle varie tipologie di reddito assoggettata alla gestione separata percepite da tale lavoratore[5].

 


Come e quando si versano i contributi alla Gestione Separata Inps?

La modalità di versamento dei contributi alla Gestione Separata varia a seconda della tipologia di soggetto che è tenuto al versamento degli stessi:

  1. Collaboratori e figure assimilate: l’obbligo del versamento dei contributi alla Gestione Separata (tramite modello F24 entro il 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso al lavoratore) è in capo al committente per l’intero ammontare sebbene l’onere contributivo sia ripartito tra collaboratore e committente; infatti, 2/3 dei contributi alla Gestione Separata sono carico committente ed 1/3 è a carico del collaboratore;
  2. Professionisti “senza cassa”: come anticipato sopra, tali soggetti devono calcolare i contributi dovuti dagli stessi sulla base dei redditi da loro percepiti e dichiarati nella propria dichiarazione annuale dei redditi e devono versarli contestualmente alle imposte sui redditi entro le scadenze fissate e con le modalità di pagamento stabilite per queste ultime. In particolare, i professionisti “senza cassa” devono versare (mediante F24) i contributi INPS Gestione Separata suddividendoli in saldo dell’anno precedente e acconti dell’anno in corso; l’acconto complessivamente dovuto è pari al 80% dell’importo dei contributi dovuti per l’anno precedente ma viene versato suddividendolo in due rate di pari importo (cioè in due rate pari al 40% di quanto dovuto in riferimento all’annualità precedente). Analogamente alle imposte sui redditi ed alle imposte sostitutive anche i contributi INPS Gestione Separata devono essere eseguiti:

2A. Saldo dell’anno precedente e primo acconto dell’anno in corso entro il 30.06 (oppure entro il 31.07 applicando una maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo), ma possono essere versati in modalità rateizzata;

2B. Secondo acconto dell’anno in corso entro il 30.11 senza possibilità di rateizzazione.

I contributi INPS Gestione Separata sono interamente a carico del professionista che, però, ha la facoltà di addebitare ai propri committenti, a titolo di rivalsa, il 4% dei corrispettivi lordi.

 


Note

[1] aliquota contributiva per l’Invalidità, Vecchiaia e Superstiti stabilita dall’art. 1, c. 165, Legge 11 dicembre 2016, n. 232 e ss. mm. ii.

[2] aliquota contributiva aggiuntiva pari allo 0,72%, istituita dall’art. 59, c. 16, della legge n. 449/1997 (tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia e al congedo parentale) e dall’art. 7 del D. M. 12 luglio 2007, in attuazione di quanto previsto dall’art. 1, c. 791 Legge n. 296/2006.

[3] aliquota contributiva aggiuntiva pari all’1,31% per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e le figure assimilate cui si applica l’indennità di disoccupazione DIS-COLL.

[4] aliquota aggiuntiva pari a 0,35% disciplinata dall’art. 1, c. 154, Legge 30 dicembre 2023, n. 213, che ha previsto un aumento dell’aliquota di cui all’art. 59, c. 16 della legge n. 449/1997 per l’erogazione da parte dell’INPS dell’Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (c.d. ISCRO).

[5] Circolare INPS n. 83 del 28.3.1997

 


Fonti e Riferimenti normativi:

Legge n.335/1995

Testo Unico delle Imposte sui Redditi T.U.I.R.

Decreto Legislativo n.36/2021

Inps – Circolare n.24 del 29.01.2024

Decreto Legge n.98/2011

Legge n. 190/2014

Decreto Legislativo n.241/1997

Legge n. 326/2003

 


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