Il Governo ha recentemente stabilito un rafforzamento delle regole di sicurezza sul lavoro.
L’articolo 14 del  Decreto Legge 4 maggio 2023, n. 48  (c.d. Decreto Lavoro) fornisce una serie di modifiche al decreto legislativo 81 del 9 aprile 20o8, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

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Nomina del medico competente:

Alla lettera a) del Decreto viene introdotto l’obbligo di nominare il medico competente qualora la valutazione dei rischi ne suggerisca la presenza.

 


Obblighi del medico competente:

Alla lettera c) è previsto l’obbligo in capo al medico competente di richiedere al lavoratore, in occasione delle visite di assunzione, la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro, da utilizzare ai fini del rilascio del parere di idoneità.

Il medico competente, in caso di gravi e motivate ragioni, può comunicare per iscritto al datore di lavoro, il nominativo del sostituto (in possesso dei requisiti di cui all’art. 38) per adempiere agli obblighi nell’intervallo temporale specificato.

 


Lavoratori autonomi e imprese familiari:

Imprese familiari, lavoratori autonomi, coltivatori diretti del fondo, soci semplici nel settore agricolo, artigiani e piccoli commercianti, hanno l’obbligo di utilizzare attrezzature conformi al Titolo III e IV del D. Lgs. 81/08.

 


Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti:

La lettera d) del decreto garantisce il monitoraggio sull’applicazione di quanto previsto dagli accordi in materia di formazione, il controllo sul corretto svolgimento dell’attività formativa, nonché sul rispetto della normativa di riferimento.

Il Decreto Fiscale del Governo Draghi – che prevedeva l’emanazione di un nuovo accordo per la formazione entro il 30 giugno 2022 – non è stato ancora emanato e il nuovo Decreto 48/2023 prevede, oltre all’Accordo per la formazione, anche il monitoraggio dell’efficacia della formazione, delle attività formative e il rispetto da parte degli Enti formatori e dei discenti.

 


Verifiche periodiche delle attrezzature:

Per effettuare le verifiche periodiche sulle attrezzature, i soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro territorialmente competente.

 


Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso:

Con la lettera f) viene altresì specificato l’obbligo di acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura, in particolare, della dichiarazione auto-certificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, attestante l’avvenuta formazione e l’addestramento specifico degli utilizzatori.

Chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore, deve attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. Tale dichiarazione non riguarda solo il datore di lavoro, ma chiunque prenda a noleggio l’attrezzatura.

 


Informazione, formazione e addestramento:

Con le lettere g) e h) dell’articolo 14 viene superato un vuoto normativo che non prevedeva alcun obbligo di formazione specifica in capo al datore di lavoro nel caso di utilizzo di proprie attrezzature di lavoro per attività professionali. Viene, inoltre, adeguato il relativo apparato sanzionatorio.

Per la violazione del nuovo obbligo formativo, il datore di lavoro è punito con la pena dell’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro.

 


Fonti e Riferimenti normativi:
Decreto Lavoro

D. Lgs 81/08

 


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