Il DVR è il Documento di Valutazione dei Rischi legati alla Salute e Sicurezza sui luoghi di Lavoro. Spesso ignorato e visto come un adempimento inutile è, in realtà, un documento che non può non essere redatto dal datore di lavoro.
Con questo articolo vogliamo fare chiarezza su questo importante documento e farTi capire perché non puoi prenderlo alla leggera (o peggio, come accade spessissimo, al risparmio: scopiazzando qui e là modelli sul web).
Che cos’è il DVR?
Il DVR è un Documento che racchiude tutti i rischi relativi alla salute e sicurezza che possano compromettere la salubrità dell’ambiente di lavoro.
È un Documento che deve avere data certa ed è previsto dal art. 28 del D.Lgs. 81 che descrive i contenuti minimi che tale documento deve avere.
In particolare:
“ a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa.
b) l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a).
c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.
d) l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare […]
e) l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza […]
f) l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento“.
Il documento deve essere conservato presso la sede dell’azienda.
A cosa serve il DVR?
L’obbiettivo del DVR è quello di eliminare o ridurre i rischi e pericoli presenti all’interno dei luoghi di lavoro. Il Datore di Lavoro si impegna a creare un ambiente di lavoro nel quale i lavoratori possano operare in maniera sicura.
È importante che i lavoratori siano coinvolti e consapevoli dei possibili rischi e che collaborino nel sistema di prevenzione degli stessi.
All’interno del DVR vengono infatti definite specifiche procedure per operare in “sicurezza” e vengono individuati specifici piani di azione per migliorare le condizioni presenti ove possibile.
Quindi non un mero obbligo normativo ma un potente strumento che coinvolge tutte le figure aziendali.
Chi lo redige?
La valutazione dei rischi è un obbligo non delegabile, al quale il datore di lavoro deve adempiere. Per farlo il Datore di Lavoro è affiancato da tutte quelle figure coinvolte nella sicurezza aziendale: il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), il Medico Competente (MC) e il Rappresentante dei Lavoratori (RLS).
Il Datore di Lavoro può, in ogni caso, (e dovrebbe, aggiungiamo noi) farsi affiancare da un tecnico specializzato.
Quando è obbligatorio il DVR?
Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è quel documento che la legge sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ha imposto a tutte le aziende con almeno un lavoratore.
L’art.2 del D.Lgs. 81/08 definisce il lavoratore come “ persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari”.
Per tale definizione sono equiparati al lavoratore anche il socio lavorante, lo stagista o il lavoratore a chiamata.
Quali sono le Sanzioni previste?
In caso di omessa redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) il Datore di lavoro rischia l’arresto fino ad 8 mesi oppure un’ammenda da 2.500 € a 6.400 €.
Fonti:
- D.Lgs. 81/08 Testo Unico di salute e sicurezza sul lavoro