È tempo di chiusura di cantieri in ambito edile, e per i cantieri aperti dopo il 1° novembre 2021 deve essere richiesto l’Attestato di Congruità di Cantiere (altresì chiamato imprecisamente Durc di Congruità di Cantiere) in quanto in mancanza vengono perse tutte le detrazioni fiscali ed è dunque impossibile cedere il credito a Banche o pagare i Fornitori mediante sconto in fattura.
Con questo articolo vogliamo darTi una bussola su questo adempimento essenziale, al mancare del quale:
- se sei un privato vedrai decadere tutte le Tue detrazioni; e
- se sei una impresa non potrai effettuare sconto in fattura.
Leggi dunque con attenzione questo nostro intervento perché potrebbe davvero esserTi molto utile.
Un’utile precisazione in tema di visto di conformità: il sole 24 Ore (10 febbraio 2023, sezione Norme e Tributi, risposta a cura di Luca de Stefani) è intervenuto sul tema in merito al Visto di Conformità rilasciato da professionisti asserendo che poiché nella circolare del 25 luglio 2022, n. 28/E, dedicata al visto di conformità del 730 2022 e del modello Redditi PF 2022, non si fa nessun accenno al Durc di congruità della manodopera questo documento non deve essere controllato dal professionista.
Perché è stato introdotto l’Attestato di Congruità di Cantiere?
Il decreto ministeriale 25.06.2021, n. 143 (art. 8, comma 10) ha introdotto il cosiddetto “Durc di Congruità di Cantiere ” o Attesto di Congruità di cantiere al fine di:
- monitorare il mercato del lavoro del settore edilizio;
- escludere dal mercato le aziende che non operano nella legalità (usufruiscono del cosiddetto “lavoro nero”);
- tutelare i lavoratori sotto l’aspetto retributivo e di sicurezza.
A differenza del classico Durc, rilasciato all’impresa da INPS e INAIL e dalle Casse Edili, l’Attestato di Congruità di Cantiere (altrimenti impropriamente detto Durc di Congruità di cantiere n.d.r.) non riguarda la regolarità del versamento di Contributi e premi INAIL, ma riguarda, più in generale, la verifica della congruità riguardo all’incidenza della manodopera edile nel singolo cantiere tenuto conto dei parametri stabiliti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Attenzione!
Perché lo dobbiamo chiamare Attestato di Congruità di Cantiere e non Durc di Congruità di Cantiere?
Le Casse Edili ci tengono a precisare che l’Attestato di Congruità di Cantiere non è un Durc (Documento Unico di Regolarità Contributiva) né tantomeno deve essere confuso con il concetto di Durc.
Peraltro, pur in presenza di un Durc regolare, l’impresa potrebbe non ottenere l’Attestato di Congruità di Cantiere nell’ambito di uno dei suoi cantieri.
Detta non congruità di cantiere, se non sanata, porterà alla emissione di un Durc (Documento Unico di Regolarità Contributiva) irregolare. Irregolarità contributiva che potrà essere sanata solo regolarizzando la posizione di non congruità del singolo cantiere.
Che cosa è l’Attestato di Congruità di Cantiere?
Sulla base delle autodichiarazioni delle imprese soggette all’obbligo, l’Attestato di Congruità di Cantiere è un attestato rilasciato dalle Casse Edili che certifica la “congruità” della sola manodopera edile impiegata nello svolgimento di lavori edili rispetto alla tipologia dell’opera e la sua adeguata remunerazione. Il tutto in base a parametri stabiliti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
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Per quali interventi è obbligatorio l’Attestato di Congruità di Cantiere?
L’Attestato di Congruità di Cantiere è obbligatorio per gli interventi realizzati nell’ambito di tutti i lavori pubblici e per i lavori privati con Valore Complessivo dell’opera superiore a 70.000 euro + iva in relazione ai cantieri aperti a partire dal 01 novembre 2021.
Fanno eccezione i lavori svolti per la ricostruzione delle aree colpite dai sismi del 2016 – Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, per i quali non è richiesto.
Per un approfondimento su cosa effettivamente sia il valore complessivo dell’opera Ti rimandiamo ai paragrafi seguenti.
Attenzione!
La congruità si riferisce al singolo cantiere e non alla regolarità contributiva delle singole aziende operanti in quel cantiere. Infatti, come già scritto, potremmo avere un cantiere non congruo ove operino imprese con Durc regolari.
Per contro, ricordiamo che se una o più aziende non avessero Durc regolare non potrebbero operare nel cantiere e di conseguenza sarebbe impossibile che la Cassa Edile di riferimento rilasci un Attestato di Congruità di Cantiere.
Chi rilascia l’Attestato di Congruità di Cantiere?
L’Attestato di Congruità di Cantiere è rilasciato dalla Cassa Edile territorialmente competente in relazione alla localizzazione del cantiere.
L’attestato viene rilasciato entro 10 gg dalla richiesta.
Chi deve chiedere il l’Attestato di Congruità di Cantiere?
L’Attestato di Congruità di Cantiere deve essere chiesto a seconda di come viene strutturato il cantiere stesso e di come vengono distribuiti i lavori tra le diverse aziende partecipanti all’opera (appalto diretto a tante imprese, General Contractor e sub appaltatrici, ATI).
Di seguito spieghiamo le tre principali casistiche:
- CASO 1: Cantiere privato – tanti appalti diretti – assenza di un General Contractor
- CASO 2: Cantiere privato – presenza di un General Contractor – tante aziende in subappalto
- CASO 3: ATI (Associazione Temporanea di Imprese)
CASO 1: Cantiere privato – tanti appalti diretti – assenza di un General Contractor
In questo caso ogni azienda a cui è stato dato un appalto è considerata “azienda principale” e deve essere controllata in relazione alla congruità di cantiere.
Pertanto, verranno rilasciati tanti Attestati di Congruità di Cantiere quante sono le aziende che svolgono attività edile che partecipano all’opera e dovrà essere seguito questo iter:
- Ogni azienda che svolga attività edile a cui è stato dato un appalto diretto carica un suo cantiere in Edilconnect che avrà un codice univoco di cantiere diverso del codice delle altre aziende partecipanti all’opera;
- Ogni azienda che svolga attività edile comunica il Valore Complessivo dell’opera pari o superiore a 70.000 indipendentemente dal fatto che la sua parte di lavoro (edile o non edile) sia inferiore a detto importo;
- Ogni azienda che svolga attività edile comunica la parte di lavori edili di sua competenza;
- Ogni azienda è valutata circa la congruità solo per la parte di lavori edili di sua competenza;
- Ogni azienda, prima del saldo dei lavori (coincidente in estrema sintesi con la emissione della fattura di saldo), deve chiudere il cantiere e chiedere l’Attestato di Congruità di Cantiere dei lavori edili di sua competenza.
Quindi, ci saranno tanti Attestati di Congruità di Cantiere quante sono le aziende che hanno svolto attività di natura edile e che hanno ricevuto appalto diretto
Attenzione1!
Le aziende che non applicano il contratto dell’edilizia non devono chiedere l’Attestato di Congruità di Cantiere e non devono caricare le proprie ore in Edilconnect (a meno che, per quel cantiere, non svolgano opere edili).
Se tuttavia in un cantiere svolgono opere edili avendo ricevuto un appalto diretto dal committente dovranno attivarsi iscrivendosi ad Edilconnect ed adempiere alla procedura sopra descritta richiedendo anch’esse l’Attestato di Congruità di Cantiere.
Attenzione2!
NON PUÒ E NON DEVE ESSERE EMESSA DALLE SINGOLE IMPRESE FATTURA DI SALDO PRIMA DI AVERE OTTENUTO L’ATTESTAZIONE DI CONGRUITÀ DEL CANTIERE!!
CASO 2: Cantiere privato – presenza di un General Contractor – tante aziende in subappalto
In questo caso esiste una “azienda principale” che deve essere controllata in relazione alla congruità di cantiere.
Pertanto, verrà rilasciato un unico Attestato di Congruità di Cantiere che terrà conto della congruità dei dati comunicati dalle/o per le imprese sub-appaltatrici che partecipano all’opera, e dovrà essere seguito questo iter:
- Il General Contractor carica il cantiere in Edilconnect ed ottiene il codice univoco di cantiere che sarà unico per tutta l’opera;
- Il General Contractor indica le aziende che svolgono attività edile partecipanti al cantiere in qualità di sub-appaltatrici;
- Il General Contractor carica sul cantiere le ore relative alla parte di lavori che svolge in prima persona (sempre che svolga delle attività di natura edile);
- Per i lavori affidati in sub-appalto dovrà essere seguita una delle due procedure seguenti, alternative tra loro, ma entrambe accettate ai fini della Congruità di Cantiere:
- CASO 2 A – Il General Contractor adempie in prima persona agli obblighi di comunicazione;
- CASO 2 B – Il General Contractor non si occupa di adempiere agli obblighi di comunicazione.
CASO 2 A – Il General Contractor adempie in prima persona agli obblighi di comunicazione:
- In questo caso il General Contractor dovrà caricare le fatture (IVA esclusa) che riceve dalle aziende sub-appaltatrici (non le ore di cantiere!);
- Prima del saldo dei lavori (coincidente in estrema sintesi con la emissione della fattura di saldo) il General Contractor chiude il cantiere e chiede l’Attestato di Congruità di Cantiere.
Attenzione 1!
Nel testo delle fatture delle imprese sub-appaltatrici deve essere indicato “manodopera per …”, “posa in opera relativa a …”, “lavorazioni di …” e deve essere indicata l’ubicazione del cantiere con i riferimenti allo stesso (meglio se indicato il codice univoco di cantiere).
Attenzione 2!
Nella fattura del sub-appaltatore non è necessario che siano individuati due valori distinti per manodopera prestata e materiali forniti. È sufficiente che rilevi che non si tratta di mera fornitura di merce.
Attenzione3!
Le aziende che non applicano il contratto dell’edilizia non devono chiedere l’Attestato di Congruità di Cantiere e non devono caricare le proprie ore in Edilconnect (a meno che, per quel cantiere, non svolgano opere edili).
Se tuttavia in un cantiere svolgono opere edili in sub-appalto rispetto ad un’Impresa Principale, sarà quest’ultima che, una volta aperto il canitiere in Edilconnect, indicherà il nome della sub-appaltatrice e caricherà le fatture che riceve dall’impresa in sub-appalto.
CASO 2 B – Il General Contractor non si occupa di adempiere agli obblighi di comunicazione:
- Il General Contractor deve comunicare il codice univoco del cantiere alle aziende sub-appaltatrici;
- Il General Contractor deve sollecitare le singole aziende sub-appaltatrici che svolgono attività edile ad adempiere agli obblighi di comunicazione;
- Ciascuna azienda sub-appaltatrici che svolge attività edile carica le proprie ore sul cantiere;
- Il General Contractor verifica che le aziende sub-appaltatrici che svolgono attività edile abbiano caricato le ore di propria competenza;
- Prima della liquidazione del saldo dei lavori (coincidente in estrema sintesi con la emissione della fattura di saldo) il General Contractor chiude il cantiere e chiede l’Attestato di Congruità di Cantiere.
Attenzione1!
Le aziende che non applicano il contratto dell’edilizia non devono chiedere l’Attestato di Congruità di Cantiere e non devono caricare le proprie ore in Edilconnect (a meno che, per quel cantiere, non svolgano opere edili).
Se tuttavia in un cantiere svolgono opere edili in sub-appalto rispetto ad un’Impresa Principale che non si occupa di adempiere agli obblighi di comunicazione dovranno attivarsi iscrivendosi ad Edilconnect ed adempiere alla procedura sopra descritta.
Attenzione2!
NON PUÒ E NON DEVE ESSERE EMESSA FATTURA DI SALDO PRIMA DI AVERE OTTENUTO L’ATTESTAZIONE DI CONGRUITÀ DEL CANTIERE
CASO 3: ATI (Associazione Temporanea di Imprese)
In questo caso è considerata Impresa Principale quella che deve portare a termine il maggiore valore dei lavori edili.
Pertanto, verrà rilasciato un unico Attestato di Congruità di Cantiere che terrà conto della congruità dei dati comunicati dall’Impresa Principale e dovrà essere seguito questo iter:
- L’Impresa Principale deve caricare il cantiere ed ottiene il codice univoco di cantiere che sarà unico per tutta l’opera;
- L’Impresa Principale deve indicare le altre imprese partecipanti all’ATI come sub-appaltatrici (anche se, di fatto, non sono in sub appalto ma sono in ATI);
- Per quanto attiene il resto della procedura, il tutto funziona come il “CASO 2” sopra descritto e le comunicazioni potranno essere gestite come i CASI 2A e 2B sopra già ampiamente argomentati.
Chi deve chiedere l’Attestato di Congruità di Cantiere in caso di lavori affidati dal Condominio?
Nel caso di lavori affidati dal condominio valgono le medesime regole descritte per i lavori privati, dunque Ti rimandiamo per intero al paragrafo precedente.
Si precisa dunque che il Condominio opera come qualunque altro committente privato.
Cosa è il Valore Complessivo dell’opera?
In fase di apertura del cantiere (ma anche nel corso dell’esecuzione dell’opera) ciò che comanda l’obbligo di dover o meno richiedere l’Attestato di Congruità di Cantiere è il valore complessivo dell’opera, ossia il valore del cantiere nel suo complesso, inteso come la somma degli importi relativi ai “lavori edili”, “lavori di falegnameria”, “lavori di lattoneria” ecc.
In particolare:
- per gli Appalti pubblici: è il valore indicato in sede di aggiudicazione, al netto di iva e al lordo del ribasso.
- per gli Appalti privati: è il valore indicato nella notifica preliminare di inizio lavori al netto dell’IVA.
- negli altri casi: è il valore espresso nel contratto d’appalto al netto dell’IVA.
Attenzione 1!
Non rientrano nel costo del valore complessivo le spese professionali
Cosa è il costo delle opere edili?
È una parte del valore complessivo dell’opera e, in particolare, è quel valore in base al quale viene calcolata la congruità del costo della manodopera.
- È un “di cui” del “valore complessivo dell’opera” e riguarda solo gli importi riconducibili alle attività edili di cui all’art. 2 del DM n. 143/2021, desumibili dal capitolato d’appalto e/o dal contratto.
- Comprende gli oneri della sicurezza e i costi di discarica dei rifiuti, la manodopera prestata da lavoratori distaccati o somministrati e tutte le altre attività rientranti nell’ambito di applicazione del CCNL edilizia.
Ai fini della congruità di cantiere, nel “costo dei lavori edili” non rilevano i costi di progettazione, direzione dei lavori, asseverazione e collaudo.
Attenzione 1!
La fornitura e la posa in opera di serramenti effettuata da una impresa che applica un contratto diverso da quello edile (es metalmeccanico) non rileva ai fini della congruità del cantiere.
Per contro, lo stesso montaggio di serramenti effettuato dall’impresa affidataria edile (che li ha comprati da un terzo) rileva ai fini della congruità (rientrando nell’ambito dell’attività svolta da lavoratori che applicano il CCNL edilizia) e la fornitura, parimenti, rientra nel costo dei lavori edili.
Quando deve essere chiesto l’Attestato di Congruità di Cantiere?
Il momento in cui deve essere richiesto l’Attestato di Congruità di Cantiere è strettamente correlato al tipo di lavori edili eseguiti:
- Lavori pubblici: la congruità è necessaria alla presentazione dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori, prima del pagamento del saldo finale dei lavori;
- Lavori privati: la congruità è richiesta prima della liquidazione del saldo dei lavori (coincidente in estrema sintesi con la emissione della fattura di saldo).
Cosa fare se il cantiere risulta NON congruo?
Qualora il cantiere non risultasse congruo rispetto ai parametri stabiliti dal Ministero, la Cassa Edile invita a regolarizzare la posizione entro 15 giorni.
Sono considerati non congrui solamente gli scostamenti superiori al 5% rispetto agli indici di Congruità di cantiere stabiliti dal Ministero.
In tal caso la non congruità deve essere regolarizzata al fine della emissione dell’Attestato di Congruità di Cantiere.
Per regolarizzare il cantiere rispetto alla congruità l’Azienda Principale contatta la Cassa edile di competenza e, qualora non riuscisse a dimostrare documentalmente la reale congruità del cantiere, verserà gli importi necessari per raggiungere la congruità.
Attenzione 1!
La irregolarità del singolo cantiere in relazione alla Attestazione di Congruità di Cantiere comporta di riflesso la irregolarità contributiva di tutte le aziende che partecipano al suddetto cantiere e dunque comporta il rilascio alla scadenza di un DURC irregolare, che potrà essere sanato solo regolarizzando la congruità del cantiere.
Se in un cantiere l’Attestato di Congruità di Cantiere non è regolare la Cassa Edile, l’INAIL e l’INPS non possono rilasciare il DURC regolare.
Attenzione 2!
Se il cantiere risulta definitivamente non congruo rispetto ai parametri stabiliti dal Ministero (quindi non è possibile correggere la non congruità), l’impresa affidataria e dunque il committente privato perde il diritto alle detrazioni fiscali per gli interventi edilizi. Si perde quindi la possibilità di cedere il credito agli Istituti Bancari o ai privati in genere e si perde anche la possibilità di vedersi scontare in fattura lo stesso credito.
Peraltro, a catena i visti di conformità eventualmente rilasciati si rivelerebbero errati.
Si riporta Faq n. 6 CNCE
Qui trovi il link alle Faq CNCE
Attenzione 3!
Ogni azienda che applica il contratto edile o che svolge lavori edili all’interno di un cantiere avrà tanti Attestati di Congruità di Cantiere quanti sono i cantieri edili in cui lavora (ovviamente solo per i cantieri il cui valore è maggiore a 70.000 euro + IVA).
Attenzione 4!
In caso di irregolarità la Cassa Edile di competenza procede all’iscrizione dell’impresa o delle imprese nella Banca Nazionale delle Imprese Irregolari (BNI)
Cosa fare se non è stato chiesto l’Attestato di Congruità di Cantiere ed il cantiere è già terminato ed è già stato fatturato ed eventualmente pagato il saldo dei lavori?
Se il cantiere è stato aperto ma per errore è stato chiuso e non è stato richiesto l’Attestato di Congruità di Cantiere e le ore sono state sempre caricate in modo regolare il soggetto deputato a chiederlo, qualora non fosse già più possibile richiederlo, deve riaprire il cantiere ex post e richiedere la emissione dell’Attestato di Congruità di Cantiere.
Se il cantiere non è stato precedentemente aperto e dunque non si è adempiuto a comunicare i dati necessari in Edilconnect, oppure l’impresa ha caricato per errore le ore inerenti i lavori edili su altri cantieri o su un cantiere generico, l’Impresa Principale deve:
- Aprire ex post un cantiere su Edilconnect;
- Chiamare Cassa Edile e chiedere quale procedura adottare per allocare correttamente le ore di cantiere o le fatture ricevute. Mettiamo in evidenza che il fatto di chiamare la Cassa Edile di competenza è essenziale perché ogni Provincia ha le sue procedure interne.
Fatto questo l’impresa potrà chiudere il cantiere, richiedere l’Attestato di Congruità di Cantiere e solo successivamente al rilascio della Congruità di Cantiere emettere fattura di saldo.
In ogni caso si mette in evidenza che è possibile richiedere che il consulente dell’impresa sia abilitato a ricevere gli allert che Cassa Edile invia ogni giorno 3 del mese, ossia un riepilogo sullo stato dell’appalto oggetto di Congruità di cantiere e un elenco dei cantieri conclusi per i quali non è stata richiesta l’attestazione.
Un sempio pratico: ponete la massima attenzione ai valori riportati sulla attestazione!
Come già detto, in fase di chiusura di cantiere il soggetto obbligato alla richiesta dell’attestazione di congruità di cantiere procederà a richiedere la emissione della stessa attestazione.
Qui pubblichiamo un attestato realmente emesso (opportunamente oscurato per questioni di privacy) e ci pare opportuno mettere in evidenza che lo stesso riporta il valore dei lavori edili, rendendosi dunque necessaria la verifica della coincidenza del valore esposto nell’attestazione con il valore dei lavori edili fatturati e pagati.
Attenzione!
Bisogna porre la massima in relazione ai valori riportati sulla attestazione di congruità di cantiere: l’attestazione infatti riporta il valore dei lavori edili e qualora questo sia inferiore rispetto al valore dei valori delle spese sostenute è evidente che la attestazione riporta un dato difforme rispetto a quello che ha concorso alla detrazione con la evidente possibilità che la attestazione di congruità di cantiere potrebbe essere messa in discussione da parte dell’organo chiamato a verificare la conformità della documentazione sottostante le detrazioni fiscali.
Fonti
FAQ della Commissione Nazionale paritetica delle Casse Edili
Il sole 24ore
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La congruità dell’incidenza della manodopera nel settore dell’edilizia