Con la pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale, del Decreto legge n. 21/2022, viene prevista la possibilità (articolo 2), per i datori di lavoro privati e solo per l’anno 2022, di erogare 200,00 euro, per ogni lavoratore dipendente, sottoforma di buoni benzina. L’Agenzia delle Entrate con la Circolare n.27/20222 fornisce chiarimenti in relazione ai buoni carburante, erogabili dai datore di lavoro privati ai loro dipendenti.

I buoni non concorreranno alla formazione del reddito, ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del TUIR (decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917).

Ti specifichiamo di seguito le caratteristiche.

 


Di che Bonus si tratta:

Il Decreto in questione prevede la possibilità, per i datori di lavoro privati e solo per l’anno 2022 di erogare, ai propri dipendenti, buoni benzina o titoli analoghi per l’acquisto di carburante, esenti da imposizione fiscale.

In particolare l’Agenzia chiarisce e conferma che il plafond di euro 200 è aggiuntivo a quello di euro 258.23 (fissato dal comma 3, art 51 del Tuir per la generalità dei beni ceduti e dei servizi prestati ai dipendenti) e che il superamento della soglia esente (euro 200), analogamente a quanto previsto per il limite di euro 258.23, comporta la tassazione dell’intero valore del buono carburante e non solo della quota eccedente. Viene, poi, chiarito che sarà possibile erogare i buoni fino al 12 gennaio 2023 in forza del principio di cassa allargata, fermo restando che gli stessi potranno essere utilizzati anche successivamente.

 


Ambito soggettivo e oggettivo:

Per quanto concerne, l’oggetto dell’agevolazione l’Agenzia lo identifica nelle erogazioni corrisposte dai datori di lavori privati ai propri lavoratori dipendenti per i rifornimenti di carburante per l’autotrazione come benzina, gasolio, GPL e metano compresa la ricarica di veicoli elettrici. Deve quindi trattarsi di erogazioni in natura, mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, con esclusione di quelle in denaro.

 


Particolarità:

L’Agenzia precisa, che i buoni carburante possono essere corrisposti dal datore di lavoro anche ad personam dunque non solo alla generalità dei dipendenti o a categorie omogenee e senza necessità di preventivi accordi contrattuali.