Dal 28 marzo 2022, sul portale Servizi Lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è operativa la nuova applicazione che consente di effettuare la comunicazione obbligatoria dei rapporti di lavoro autonomo occasionale di cui all’art. 14 D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dall’art. 13 del D.L. n. 146/2021, accessibile tramite Spid e CIE (per maggiori informazioni sull’identità digitale vedi il nostro VIDEO)
Di seguito Ti forniamo maggiori informazioni.
Cosa deve essere indicato:
La relativa comunicazione richiede tutti i dati già evidenziati nella nota prot. n. 29 dell’11 gennaio 2022 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Di base, quanto già da noi evidenziato nel precedente articolo sul tema, ossia:
- Oggetto: Comunicazione avvio attività lavoro autonomo occasionale ex art. 14, D.Lgs. n. 81/2008
- Soggetto committente: indicare i dati del committente (soggetto imprenditoriale)
- Soggetto prestatore: indicare i dati del prestatore d’opera
- Luogo e data di svolgimento della prestazione
Particolarità:
Con riguardo al “termine entro il quale sarà conclusa l’opera o il servizio”, il modello permette di scegliere tre distinte ipotesi: entro 7 giorni, entro 15 giorni e entro 30 giorni. Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.
Termine del periodo transitorio:
Fino al 30 aprile 2022 sarà possibile continuare ad effettuare la comunicazione anche a mezzo e-mail, secondo le modalità illustrate nella nota 29/2022.
A decorrere dal 1° maggio 2022, l’unico canale valido per assolvere a tale obbligo sarà quello telematico messo a disposizione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e non saranno ritenute valide – e pertanto sanzionabili – le comunicazioni effettuate a mezzo email direttamente alle sedi degli Ispettorati territoriali del lavoro.
Normativa di riferimento e relative FAQ: