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È recentissima l’introduzione di nuovi obblighi per il lavoro autonomo occasionale.
Il Decreto Fiscale, collegato alla Legge di Bilancio 2022 (D.L. n. 146/2021 pubblicato in Gazzetta Ufficiale numero 215 del 17 dicembre 2021.), ha introdotto una serie di obblighi di comunicazione. In particolare, la normativa ha previsto un nuovo obbligo di comunicazione preventiva per i rapporti di lavoro autonomo occasionale.
Di seguito Ti forniamo maggiori informazioni.
Come era in passato:
Il lavoro autonomo occasionale è quell’attività lavorativa disciplinata dall’art. 2222 c.c., che si realizza “quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente”.
Gli obblighi erano il versamento della ritenuta d’acconto nella misura del 20% calcolata sull’importo della prestazione e la predisposizione della Certificazione Unica da consegnare al lavoratore autonomo occasionale.
In più, era abitudine non sforare in capo al singolo prestatore la somma di euro 5.000,00 lordi per non incorrere nell’obbligo del versamento dei contributi alla gestione separata.
Attenzione ai nuovi obblighi:
Rimane tale la definizione del lavoro autonomo occasionale e gli obblighi pregressi. Tuttavia, in seguito alla pubblicazione in GU del Decreto Fiscale Lavoro all’art.13 lett.d), che modifica l’art.14 del T.U. 81/2008, viene introdotta una comunicazione preventiva OBBLIGATORIA tramite SMS o posta elettronica per le attività di lavoratori autonomi occasionali (contratto d’opera ex art. 2222 codice civile, quello che prevede compenso con ritenuta d’acconto al 20% non soggetto a contributi se di importo annuale in capo allo stesso soggetto non superiore a € 5.000).
La comunicazione va fatta in carta semplice e vanno dati le seguenti informazioni:
- Oggetto: Comunicazione avvio attività lavoro autonomo occasionale ex art. 14, D.Lgs. n. 81/2008
- Soggetto committente: indicare i dati del committente (soggetto imprenditoriale)
- Soggetto prestatore: indicare i dati del prestatore d’opera
- Luogo e data di svolgimento della prestazione
Di che comunicazione si tratta:
La norma prevede una comunicazione simile a quella che si effettua per il lavoro intermittente (a chiamata), si presume verrà introdotto un modulo simile per i lavori occasionali; ad oggi non ci sono comunicazioni in merito.
Al fine di evitare sanzioni (da euro 400 ad euro 2.400) consigliamo di inviare tramite PEC una comunicazione all’ITL (Ispettorato Territoriale del Lavoro) competente il giorno prima dell’inizio della prestazione, indicando i dati del lavoratore autonomo e la data di inizio del contratto.
Di seguito gli indirizzi PEC dell’ITL di Brescia: ITL.Brescia@pec.ispettorato.gov.it
Indirizzi PEC altre ITL Regione Lombardia:
Vi rinviamo inoltre al seguente link dove potrete trovare i riferimenti di tutti gli Ispettorati del Lavoro della Regione Lombardia
In alternativa potete far riferimento alle mail qui sotto riportate:
Le 10 risposte dell’INL:
Obbligo di comunicazione lavoratori autonomi occasionali | ||
1 | Gli Enti del Terzo settore che svolgono esclusivamente attività non commerciale sono ricompresi hanno l’obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali? | No, in quanto, come chiarito con la nota del MLPS e INL prot. n. 29 dell’11/01/2022 “…. il nuovo obbligo comunicazionale interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori”. |
Tuttavia, laddove tali Enti svolgano, anche in via marginale, un’attività d’impresa – il cui esercizio è ammesso dal prevalente orientamento giurisprudenziale – sono tenuti all’assolvimento dell’obbligo con riferimento ai lavoratori autonomi occasionali impiegati nell’attività imprenditoriale; | ||
2 | Le aziende di vendita diretta a domicilio sono escluse dall’ambito di applicazione della normativa in materia di comunicazione preventiva di lavoratore autonomo occasionale per la figura dell’incaricato alla vendita occasionale? | Si, in quanto l’obbligo in questione interessa esclusivamente i lavoratori autonomi occasionali inquadrabili nella definizione contenuta nell’art. 2222 c.c. e sottoposti al regime fiscale di cui all’art. 67, co. 1 lett. l), del D.P.R. n. 917/1986 (v. nota citata prot. n. 29 dell’11.01.2022); |
Nel caso in esame, l’attività è invece inquadrabile nell’ambito dei redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1, lett. i) in quanto, come chiarito con la risoluzione del 12 luglio 1995 prot. 180 del Ministero delle Finanze, “sembra evidente che la stessa (…) configuri attività commerciale, la quale può essere svolta in modo abituale o in maniera occasionale”. | ||
3 | La prestazione resa dal procacciatore d’affari occasionale rientra nell’ambito di applicazione dell’obbligo di comunicazione ex art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008? | No, in quanto i redditi prodotti dal procacciatore d’affari occasionale rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 67, co. 1, lett. i), del D.P.R. n. 917/1986; |
4 | La pubblica amministrazione e/o gli enti pubblici non economici sono esonerati dall’obbligo di effettuare la comunicazione preventiva di cui all’art. 14, co. 1, del D.Lgs. n. 81/2008? | Si, in quanto esso si riferisce esclusivamente ai committenti che operano in qualità di imprenditori, con conseguente esclusione della pubblica amministrazione, ivi compresi gli enti pubblici non economici secondo l’elencazione rinvenibile nell’art. 1, co. 2, del D.Lgs. n. 165/2001; |
5 | I lavoratori autonomi occasionali impiegati in prestazioni di natura intellettuale possono essere esclusi dall’obbligo di comunicazione preventiva introdotto dall’art. 14, co.1, del D.Lgs. n. 81/2008? | Si, si ritiene che siano escluse dall’obbligo comunicazionale le prestazioni di natura prettamente intellettuale. |
Pertanto, possono essere esclusi, a mero titolo esemplificativo, i correttori di bozze, i progettisti grafici, i lettori di opere in festival o in libreria, i relatori in convegni e conferenze, i docenti e i redattori di articoli e testi; | ||
6 | L’adempimento di cui all’art. 14, co. 1, del D.Lgs. n. 81/2008 va effettuato nell’ipotesi in cui la prestazione lavorativa venga resa da remoto con modalità telematica all’abitazione/ufficio del prestatore di lavoro? | Di per sé il luogo di lavoro non costituisce una scriminante dell’obbligo di comunicazione, fermo restando che, qualora l’attività rientri nell’ambito delle prestazioni intellettuali, troveranno applicazione le indicazioni di cui alla FAQ precedente; |
7 | Le prestazioni di lavoro autonomo occasionale rese da lavoratori dello spettacolo vanno comunicate? | No, nella misura in cui i lavoratori autonomi dello spettacolo siano già oggetto degli specifici obblighi di comunicazione individuati dall’art. 6 del D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947; |
8 | Le Fondazioni ITS che erogano percorsi formativi professionalizzanti e che, nell’espletamento della loro attività istituzionale, in taluni casi, si avvalgono dell’attività di lavoratori autonomi occasionali devono assolvere all’obbligo comunicazionale? | No, nella misura in cui l’attività istituzionale di cui trattasi non è qualificabile quale attività di impresa; |
9 | L’obbligo comunicazionale riguarda anche le prestazioni di lavoro autonomo occasionale svolte in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche? | No, in quanto esso si riferisce esclusivamente ai committenti che operano in qualità di imprenditori, con conseguente esclusione delle ASD e SSD che operano senza finalità di lucro; |
10 | Gli studi professionali che si avvolgono di prestazioni di lavoro autonomo occasionale sono tenuti all’obbligo comunicazionale di cui all’art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008? | Gli studi professionali, ove non organizzati in forma di impresa, non sono tenuti ad effettuare la comunicazione in quanto, come già chiarito, la norma si riferisce esclusivamente ai committenti che operano in qualità di imprenditori. Resta inoltre fermo quanto chiarito con la FAQ n. 5. |