Immatricolare un veicolo come autocarro è certamente conveniente dal punto di vista fiscale.
Il vantaggio fiscale che ne deriva, tuttavia, è fortemente mitigato dai limiti imposti per l’effettivo utilizzo dell’automezzo che stai per acquistare.
Se non sai come muoverTi e vuoi maggiori informazioni, questo articolo fa al caso Tuo.
Spesso e volentieri ci domandano se convenga immatricolare una autovettura come autocarro solo per avere risparmi di IVA ed imposte dirette. La risposta è assolutamente no!
Autocarro o autovettura?
Se la Tua domanda ricorsiva è: “Autocarro o autovettura?”, forse è il caso che facciamo il punto della situazione.
L’art. 54 del Codice della Strada definisce l’autocarro un veicolo a motore, dotato di almeno quattro ruote, destinato al trasporto di cose e persone addette all’uso o al trasporto delle cose stesse.
A differenza quindi delle autovetture, l’autocarro assolve la funzione prevalente di trasportare cose (merci, attrezzature, materiali…) ed è destinato al trasporto di merci con massa massima non superiore alle 3,5 tonnellate: gli esempi più tipici di autocarro (aventi la categoria N1) sono i mezzi commerciali leggeri (auto furgonate, furgoncini…) e i pick-up (per intenderci, le auto con il famoso “cassone” coperto o scoperto).
Posso immatricolare una autovettura mascherandola come autocarro? Di base sì ma, come avremo modo di spiegarTi nel prosieguo dell’articolo, Te lo sconsigliamo vivamente.
A chi intestarlo?
L’autocarro può essere intestato sia a soggetti privati che alle società, ma le modalità di conduzione non variano.
Prima di continuare l’articolo ecco il video dell’autrice:
Fai attenzione alle limitazioni del codice della strada!
Pur non essendo vietato il trasporto di persone, lo stesso è fortemente limitato: i soggetti possono essere trasportati esclusivamente quando sono strettamente collegati alle cose trasportate (il cosiddetto legame di natura giuridica con la cosa).
Pertanto, nel momento in cui si immatricola un mezzo come autocarro, devi avere ben chiaro che potrai utilizzarlo esclusivamente per trasportare cose e persone legate alla Tua attività (dipendenti regolarmente assunti, collaboratori familiari, soci) e ciò per ogni giorno della settimana (domenica inclusa!).
Le sanzioni per i trasgressori
Le sanzioni per i trasgressori sono previste dall’art. 82 del Codice della Strada e sono piuttosto salate:
- oltre a quella pecuniaria (importi che variano da € 87,00 a € 1.731,00 oppure da € 431,00 a € 1.734,00 a seconda dei casi),
- è prevista anche la sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione da 1 a 6 mesi (che diventa da 6 a 12 in caso di recidiva).
Fonti:
Art. 54 D. Lgs. 30.04.1992 n. 285
Art. 82 D. Lgs. 30.04.1992 n. 285
Cassazione Civile, 6885 20.03.2009.