Dal 1° luglio 2021 e fino al 31 ottobre 2021 l’art. 41 del Decreto Legge 73 Sostegni bis ha istituito il contratto di rioccupazione quale contratto di lavoro a tempo indeterminato diretto a incentivare l’inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in stato di disoccupazione nella fase di ripresa dell’attività dopo l’emergenza epidemiologica.
Prima di tutto ti spieghiamo quali sono i beneficiari, chi sono i destinatari, l’ammontare del contributo e quali sono i contratti agevolati.
Quali sono i soggetti che possono accedere al contratto di rioccupazione:
Possono accedere al beneficio i datori di lavoro privati con esclusione del settore agricolo e del lavoro domestico che abbiano effettuato nuove assunzioni mediante il contratto di rioccupazione nel periodo compreso dal 1 luglio 2021 e il 31 ottobre 2021.
Quali sono i destinatari:
Sono interessati al beneficio i lavoratori disoccupati ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n.150. Vengono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informatico unitario delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento dell’attività lavorativa e alla partecipazione a misure di politica attive del lavoro concordate con il centro per l’impiego.
Ammontare del contributo:
L’esonero dal versamento è riconosciuto per un periodo massimo di sei mesi nella misura del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, nel linite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Quali sono i contratti agevolati:
I contratti a tempo indeterminato sia a tempo pieno sia a tempo ridotto con esclusione delle varie forme di contratto di apprendistato ed anche l’eventuale trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine in corso.
Particolarità del contratto di rioccupazione:
L’assunzione con il contratto di rioccupazione è subordinata alla definizione, con il consenso del lavoratore, di un progetto individuale di inserimento, finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al nuovo contesto lavorativo. Il progetto individuale di inserimento ha una durata di sei mesi. Al termine del periodo di di inserimento le parti possono recedere dal contratto ai sensi dell’articolo 2118 con preavviso decorrente dal medesimo termine. Se al termine nessuna delle parti recede, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Condizioni essenziali:
Il datore di lavoro deve essere in regola con gli obblighi contributivi previdenziali (DURC), rispettare le condizioni di lavoro e degli obblighi di legge oltre a dover rispettare gli accordi e i contratti collettivi nazionali.