Dal 29 aprile e’ attiva la procedura on-line per richiedere il congedo parentale COVID-19 o il bonus baby-sitting COVID-19, previsto dal decreto legge 13 marzo 2020 n 30.

Vi spieghiamo chi può accedere alla richiesta, la durata e come effettuare la domanda.

Destinatari del congedo parentale COVID-19:

Genitore con figli di età inferiore a 14 anni in queste 3 situazioni:

  1. durante la didattica a distanza di tuo figlio se non puoi lavorare in modalità agile o Smart-Working
  2. nei casi in cui tuo figlio è stato contagiato da Covid-19
  3. nei casi in cui tuo figlio si trovi in quarantena a seguito di contatto accertato

Durata della domanda:

Puoi fruire del congedo per i periodi, coincidenti in tutto o in parte, con le situazioni elencate in precedenza nell’arco temporale tra il 13 marzo 2021 e il 30 giugno 2021.

Gli eventuali periodi di congedo parentale fruiti dal 1° gennaio 2021 e fino al 12 marzo 2021 possono essere convertiti in questo congedo presentando domanda telematica.

Quale è l’importo percepito:

Il congedo è indennizzato dall’Inps nella misura pari al 50% della retribuzione.

Modalità della domanda:

Devi effettuare la domanda dal 15 aprile in modalità telematica sul portale dell’Inps con lo Spid o tramite un intermediario abilitato tramite il servizio “Maternità e congedo parentale lavoratori dipendenti, autonomi, gestione separata”.

Modalità della fruizione:

Il congedo in commento spetta ai genitori lavoratori dipendenti, alternativamente tra loro (non negli stessi giorni), per figli conviventi minori di anni 14.

Sei hai figli con età tra i 14 e i 16 anni cosa puoi fare?

Uno dei due genitori ha diritto ad astenersi dal lavoro senza corresponsione della retribuzione o dell’indennità, nè del riconoscimento della contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto.

Una alternativa al congedo parentale: Il Bonus Baby-Sitting

I beneficiari sono i genitori conviventi di figli minori di 14 anni appartenenti alle seguenti categorie di lavoratori:

  • iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata INPS (articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335);
  • autonomi iscritti all’INPS;
  • autonomi iscritti alle casse professionali.

Il bonus spetta ai lavoratori dipendenti del settore sanitario pubblico ma anche privato appartenenti alle seguenti categorie:

  • medici; infermieri;
  • tecnici di laboratorio biomedico;
  • tecnici di radiologia medica;
  • operatori sociosanitari.

 


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